VIA preventiva e alterazione dello stato dei luoghi impediscono il PAUR (Cons. Stato n. 8635 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale ha carattere necessariamente preventivo e presuppone la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi anteriore alla progettata trasformazione. La realizzazione dell’impianto prima della conclusione del procedimento di PAUR-VIA altera lo stato dei luoghi e rende inattendibili le valutazioni del proponente, legittimando l’archiviazione dell’istanza. È irrilevante, a tal fine, che l’impianto non sia stato messo in esercizio, trattandosi di circostanza distinta dalla realizzazione. Non è esperibile la VIA postuma ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 quando i lavori siano terminati e l’attività mai avviata, né il rimedio dell’art. 21-decies l. n. 241/1990 quando il vizio che ha determinato l’annullamento in autotutela della SCIA persiste.
Il Fatto
La società appellante, conduttrice di immobili nel Comune di San Marco Evangelista, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti, poi assoggettato a VIA con determinazione dirigenziale. Ha quindi presentato una SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e, successivamente, l’istanza di PAUR ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006.
Nel corso della conferenza di servizi del 17 gennaio 2023, tramite immagini satellitari, è emerso che il progetto era in gran parte già realizzato, senza alcun titolo e senza essere entrato in esercizio. Il sopralluogo ARPAC dell’8 febbraio 2023 ha confermato la presenza del frantumatore. Il Comune ha annullato la SCIA in sanatoria con ordinanza n. 19 del 21 febbraio 2023, ingiungendo la rimessione in pristino; la Regione ha disposto l’archiviazione definitiva dell’istanza di PAUR-VIA con provvedimento del 28 marzo 2023. Il TAR Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; la società ha proposto appello con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. L’appellante ha realizzato l’impianto prima della definizione dell’istanza di PAUR-VIA, alterando lo stato dei luoghi e rendendo impossibile la valutazione di impatto ambientale, che presuppone la corretta rappresentazione dello stato anteriore alla trasformazione. La Corte distingue nettamente la realizzazione dell’impianto dalla sua messa in esercizio: la prima, accertata dal verbale della conferenza di servizi e dal sopralluogo ARPAC, è di per sé sufficiente a giustificare l’archiviazione, risultando inconferente la seconda.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che, a seguito dell’ordinanza comunale n. 19 del 2023, l’impianto è certamente privo di titolo edilizio, mentre non assume rilievo la prima SCIA del 18 gennaio 2022. La sospensione cautelare dell’ordinanza comunale non esclude il carattere abusivo delle opere, avendo l’ordinanza cautelare del TAR efficacia esclusivamente interinale.
Sul terzo motivo, la Corte esclude l’applicabilità della VIA postuma ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo un impianto compiutamente realizzato in assenza di titolo e mai entrato in esercizio: non è possibile consentire né la prosecuzione dei lavori, già terminati, né la prosecuzione dell’attività, mai avviata. Il carattere abusivo delle opere integra un’autonoma ragione ostativa.
Infine, il quarto motivo è infondato: anche ove si ritenesse applicabile all’annullamento in autotutela della SCIA il meccanismo dell’art. 21-decies l. n. 241/1990, il rimedio non potrebbe operare poiché l’annullamento è dipeso da un vizio che persiste, consistente nella realizzazione delle opere in assenza di VIA. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali in favore delle parti vittoriose.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.