Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 869 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo e la non contestazione dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito da istanza del creditore. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del commissario assolva funzione acceleratoria. La parte soccombente è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 391/2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme ivi indicate, oltre spese. La sentenza, notificata, è divenuta definitiva per mancato gravame, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente deduce la mancata esecuzione del titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 9 ottobre 2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice amministrativo accerta quindi l’inottemperanza e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte.

Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente. Il commissario assume le funzioni solo se investito da istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura regionale.

È invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente, in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.. Il dispositivo liquida euro 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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