Revoca alloggio IACP militare in pensione e composizione della Commissione (TAR Marche n. 1243 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’alloggio assegnato in locazione semplice al militare della Guardia di Finanza ai sensi della legge n. 52/1976 trova legittimo fondamento nella cessazione dal servizio, che fa venir meno il presupposto originario dell’assegnazione. La Commissione provinciale per l’assegnazione degli alloggi è organo a composizione variabile: alla seduta partecipano i soli rappresentanti della categoria cui appartiene il destinatario del provvedimento, senza necessità di designazione da parte delle organizzazioni sindacali. L’eccesso di potere non può fondarsi sulla sola brevità dei lavori della Commissione, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato all’esame dell’ordine del giorno. Il giudicato amministrativo ha efficacia ultra partes solo in via eccezionale e non si estende a un nuovo provvedimento rivolto a diverso destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza oggi in pensione, aveva ottenuto nel 2000 l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio in Fano, in una palazzina costruita dallo IACP in attuazione della legge n. 52/1976 per i militari del Corpo e le loro famiglie. Dopo il collocamento a riposo, la Prefettura di Pesaro e Urbino avviava il procedimento di revoca, essendo venuto meno il presupposto della permanenza in servizio.

Il procedimento si concludeva con la revoca dell’assegnazione e l’invito al rilascio dell’immobile entro sei mesi. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Marche, integrato da motivi aggiunti. Si costituivano l’Amministrazione resistente e l’ERAP Marche, che evidenziava la propria estraneità alla formazione dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la composizione della Commissione provinciale, nominata con decreto del Prefetto, per la mancata designazione dei rappresentanti della Guardia di Finanza da parte delle organizzazioni di categoria e per l’assenza dei rappresentanti di altre Forze. Il Collegio respinge la doglianza: l’art. 3 della legge n. 52/1976 integra la Commissione con rappresentanti del personale in servizio delle diverse Forze, ma non prevede designazioni sindacali. Trattandosi di organo a composizione variabile, partecipano ai lavori i soli rappresentanti della categoria del destinatario, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 538 del 2006. Legittima è anche la sostituzione del rappresentante della ex Intendenza di Finanza con un funzionario dell’Agenzia del Demanio.

Il secondo motivo sosteneva che, per effetto della disciplina sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fosse venuta meno la qualificazione come alloggio di servizio, richiamando la sentenza TAR Marche n. 483 del 2014. Il Tribunale osserva che quell’indirizzo è stato superato dalla successiva giurisprudenza, richiamando TAR Lazio n. 5658 del 2018 confermata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1166 del 2024, nonché CGA n. 464 del 2019. Il Collegio non ravvisa ragioni per confermare l’orientamento del 2014, fondato sull’abrogato art. 22 della legge n. 497/1978.

Il terzo motivo invocava l’efficacia ultra partes del giudicato del 2014. La censura è infondata: quel precedente non riguardava il ricorrente e non investiva lo stato giuridico dell’intero stabile, ma la situazione personale e scindibile degli allora ricorrenti. Le Adunanze Plenarie n. 4 e 5 del 2019 confermano che l’efficacia ultra partes del giudicato è eccezionale e non ricorre quando il nuovo provvedimento è rivolto ad altro inquilino.

I motivi aggiunti censuravano la brevità dei lavori della Commissione. Il Collegio rileva la confusione tra le due riunioni, svoltesi in date diverse e di durata superiore a quella dedotta. In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa esclude che l’asserita brevità dei tempi costituisca vizio sindacabile, salvo palesi incongruenze, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 605 del 2025. Infondata è anche la censura sulla futura assegnazione dell’alloggio, atto estraneo alla controversia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *