Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 884 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, la parte che ha attivato il sindacato giurisdizionale conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse al ricorso. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e, dinanzi a una dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento sopravvenuto sia pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata; in difetto, la pronuncia corretta resta quella di improcedibilità. La carenza di interesse può desumersi, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., anche da una rinuncia irrituale o da fatti e atti univoci successivi alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da A.N.A.S. S.p.A. sull’istanza con cui aveva chiesto la restituzione, previa riduzione in pristino, di aree site nel Comune di Fasano, asseritamente occupate nell’ottobre 2017 senza seguito di formale decreto di esproprio; in via subordinata, ha domandato l’emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e la condanna dell’Amministrazione, con nomina di un commissario ad acta.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha depositato una memoria con cui ha prodotto il decreto di esproprio del 9/12/2022, non notificato alla società, e la proroga dei termini di occupazione, sostenendo tra l’altro che una delle particelle non sarebbe mai stata occupata. La ricorrente, preso atto della produzione, ha depositato istanza dichiarando sostanzialmente di non avere più interesse alla decisione, salvo che per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo avere verificato la ritualità della notifica e la tempestività del deposito, rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La resistente ha prodotto in corso di causa il decreto con cui ha disposto il passaggio al demanio pubblico del diritto di proprietà dei beni, tra cui l’area di proprietà della ricorrente, ma non l’altra particella che, a dire della società, sarebbe rimasta nella sua disponibilità.
Proprio tale circostanza esclude la cessazione della materia del contendere: il provvedimento sopravvenuto non è pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata con il ricorso. Il Collegio lo afferma espressamente, escludendo che nella specie ricorrano i presupposti per quella declaratoria.
Il percorso argomentativo muove dal principio della domanda, applicabile anche al processo amministrativo: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione. Il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e, sino alla trattazione per la decisione, questa può dichiarare di avere perso interesse. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità (richiamando Cons. Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Il Collegio valorizza altresì la rinuncia irrituale alle domande, eccezion fatta per quella sulle spese. Non essendo rispettate le condizioni dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., essa non consente una declaratoria di estinzione del giudizio; ciò nondimeno, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il comportamento delle parti e gli atti univoci successivi alla proposizione del ricorso costituiscono argomento di prova della carenza di interesse (Cons. Stato n. 2940/2015 e n. 1846/2017).
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese di lite in ragione dell’esito complessivo della vicenda.
Nota della Redazione
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