Accesso difensivo alla graduatoria interna non negato per elevato numero di atti (TAR Toscana n. 891 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura concorsuale o selettiva è titolare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti e dei documenti necessari a valutare la legittimità delle operazioni e delle valutazioni dell’amministrazione procedente. L’accesso difensivo non può però essere piegato a finalità di controllo generalizzato proprie dell’accesso civico: sono inammissibili le istanze non corrispondenti a un effettivo bisogno di tutela e contrarie alla buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In ossequio alla regola della strumentalità dell’accesso, l’interesse va circoscritto alla documentazione relativa ai concorrenti che precedono il richiedente in graduatoria, non a quelli che lo seguono. Una volta accertata la posizione legittimante, il diniego integrale non si giustifica né per l’elevato numero di documenti né per ragioni di riservatezza, non assumendo i partecipanti la veste di controinteressati in senso tecnico, salvo che vengano in gioco dati sensibili o giudiziari.

Il Fatto

Una dipendente, infermiera di ruolo presso una azienda ospedaliero-universitaria, ha partecipato alla procedura interna per le progressioni economiche riservate al personale non dirigente del comparto Sanità per l’anno 2023, collocandosi in posizione non utile. Con istanza del 5 gennaio 2024 ha chiesto copia di tutti gli atti prodromici alla formazione della graduatoria: schede di valutazione nominative degli ultimi tre anni di ciascun dipendente inserito, proprie schede personali, elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 4, lett. e), del C.C.N.L. comparto Sanità 2019-2021, e atti istruttori relativi alla valutazione dell’esperienza professionale e delle capacità culturali e professionali.

L’azienda ha riscontrato l’istanza illustrando i criteri di attribuzione dei punteggi e il dettaglio analitico del punteggio della ricorrente, collocata alla posizione n. 409 a fronte di 295 progressioni previste, cinque delle quali attribuite a dipendenti riservatari. Ha trasmesso un estratto della graduatoria con i punteggi dei beneficiari e i prospetti dei cinque riservatari, senza però consegnare la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal riconoscimento della posizione legittimante del partecipante alla procedura selettiva, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Rileva però che all’accesso difensivo sono estranee le finalità di controllo generalizzato dell’accesso civico, con conseguente inammissibilità delle domande manifestamente onerose o sproporzionate, presentate in un arco temporale limitato e idonee a interferire con il buon andamento amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 451 del 14 gennaio 2021, che muove dai principi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020.

Nel merito, la procedura prevede una graduatoria basata su tre criteri: media delle ultime tre valutazioni annuali, esperienza professionale maturata e capacità culturali e professionali acquisite. I punteggi sono predeterminati dall’avviso di selezione o ottenuti mediante calcoli aritmetici basati sull’anzianità e sulle valutazioni individuali. Per verificare la correttezza della graduatoria occorre conoscere i dati di partenza — corsi seguiti, anzianità e schede di valutazione — non bastando l’esibizione delle griglie contenenti i punteggi finali, la cui esattezza resta inverificabile.

Lo stesso vale per i nominativi dei cinque riservatari ammessi al beneficio ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. e), del C.C.N.L., dovendo l’interessata verificarne la corretta individuazione. Il riscontro dell’azienda non è dunque esaustivo, senza che militino esigenze di tutela della riservatezza: per effetto della partecipazione alla procedura, la documentazione prodotta e i titoli presentati fuoriescono dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, salvo il caso di dati sensibili o giudiziari, per i quali valgono bilanciamento e contraddittorio ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

In applicazione della regola della strumentalità dell’accesso, l’interesse della ricorrente va circoscritto ai soli dipendenti che la precedono in graduatoria, inclusi i riservatari e i concorrenti non beneficiari ai fini della prova di resistenza, mentre nessun bisogno di protezione sussiste verso i concorrenti che la seguono. Il Collegio esclude che l’elevato numero di documenti possa giustificare il diniego integrale, dovendosi presumere che le amministrazioni si avvalgano degli strumenti telematici per evadere richieste anche numerose. Respinge invece la pretesa quanto alle schede di valutazione della ricorrente medesima, che debbono presumersi nella sua disponibilità.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato il diritto all’accesso ai punti 1), 3), 4) e 5) dell’istanza, limitatamente al personale collocato fino al posto n. 408 e ai cinque riservatari, con condanna all’ostensione nel termine di quindici giorni e avvertimento della nomina di un commissario ad acta in difetto. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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