La relazione tecnica di parte non è fatto materiale: revocazione inammissibile (Cons. Stato n. 2414 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., è rimedio a critica vincolata, esperibile solo per errore di fatto consistente in un errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale. Non integra l’errore revocatorio la contestazione relativa al mancato esame o alla mancata valorizzazione di un documento, ivi compresa una relazione tecnica di parte: una siffatta censura configura, se mai, un errore di giudizio, che investe l’attività valutativa del giudice e resta estraneo all’art. 395 c.p.c. La relazione tecnica non costituisce un fatto materiale, ma l’esposizione di una tesi tecnicamente caratterizzata, la cui valutazione è sottratta al sindacato revocatorio. Il vizio è escluso, inoltre, quando la questione abbia costituito punto espressamente controverso sin dal primo grado.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Gestore dei servizi energetici una Richiesta di Verifica e Certificazione per un intervento di efficientamento energetico su un impianto di produzione di cemento, consistente nell’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia inverter. Il Gestore rigettò l’istanza, ritenendo i risparmi non addizionali, in quanto si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica e di mercato, e non conforme la vita tecnica dichiarata rispetto al d.m. 28 dicembre 2012.

La società impugnò il provvedimento e gli atti successivi dinanzi al TAR Lazio, che respinse ricorso e motivi aggiunti. L’appello fu respinto dalla sentenza della sezione n. 5028 dell’11 giugno 2025. Avverso tale decisione la società ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., deducendo che il giudice avrebbe deciso su un presupposto di fatto errato, non avendo considerato una relazione tecnica di parte che avrebbe dimostrato l’addizionalità del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del rimedio, ribadendo che la revocazione è impugnazione limitata e a critica vincolata, con una fase rescindente necessaria e una rescissoria eventuale. Quanto al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., richiama il consolidato orientamento secondo cui l’errore di fatto consiste nell’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, determinante ai fini della decisione, e non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive.

Su questa base il motivo viene dichiarato inammissibile. La censura investe aspetti che erano stati espressamente controversi sin dal primo grado e sollecita il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum. Il Collegio osserva che il Gestore e il TAR Lazio avevano effettivamente valutato la documentazione integrativa, ritenendola insufficiente a superare il rilievo ostativo, e che la relazione tecnica rientrava nel fuoco decisionale del giudice d’appello.

Ad abundantiam, la Corte esclude che sussista un contrasto tra la sentenza e i documenti di causa, o un errore di assoluta evidenza e semplice rilevabilità. L’addizionalità tecnica è stata motivatamente esclusa; l’asserita negazione di un fatto positivamente stabilito non ricorre. La relazione tecnica di parte, in particolare, non è un fatto materiale in senso stretto, ma l’esposizione di una tesi: il dedotto errore si configura, in ipotesi, come errore di giudizio e non come errore percettivo.

Il Collegio ribadisce infine che non esiste alcun obbligo di motivare su ciascun elemento documentale prodotto, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto. Da ciò l’inammissibilità della revocazione e la preclusione dell’esame delle censure rescissorie. Segue la condanna della ricorrente alle spese in favore del Gestore, con compensazione nei confronti dell’ENEA e nessuna statuizione rispetto all’altra società non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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