Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (Cons. Stato n. 8980 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’interesse a ricorrere sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione di non avere più interesse, prima di tale momento, provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, con l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. La declaratoria di improcedibilità non preclude una sommaria delibazione del merito ai soli fini della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato la sentenza con cui il TAR Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento di un’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune, fondata su un precedente provvedimento che fissava un termine per il deposito dei materiali e imponeva la rimessione in pristino dell’area.

Nel corso del giudizio di appello, la parte ha dichiarato di avere ripristinato l’area e di non avere più interesse alla decisione. Il Comune ha contestato l’incompletezza del ripristino, chiedendo la reiezione dell’appello. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto la parte a disporre del proprio diritto, che non sono sindacabili. Nel processo amministrativo vige, infatti, il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: sino alla rimessione della causa in decisione la parte può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice.

Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Non può quindi che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, salvo l’onere di regolare le spese. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 6612 del 2023).

La decisione in rito non arreca pregiudizio alle parti appellate: essa comporta il definitivo consolidamento dell’ingiunzione di demolizione, impugnata in primo grado con ricorso dichiarato inammissibile, ingiunzione alla quale il Comune potrà far seguire i provvedimenti di legge ove non integralmente ottemperata.

Quanto alle spese, la loro regolazione segue il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso introduttivo accertata dal TAR e nuovamente eccepita in appello. L’atto impugnato era fondato su una precedente ordinanza che fissava al 30 aprile 2014 il termine per il deposito dei materiali, precisando che al termine l’area avrebbe dovuto essere rimessa in pristino. La declaratoria di improcedibilità non preclude una sommaria delibazione nel merito ai soli fini della pronuncia sulle spese (Cons. Stato, sez. III, n. 6228 del 2020). L’appello è quindi dichiarato improcedibile, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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