Autotutela sulla SCIA e modifica sopravvenuta delle soglie tecniche senza interesse attuale (TAR Molise n. 182 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di una SCIA adottato ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990 richiama le condizioni dell’art. 21-nonies della stessa legge e postula, oltre all’illegittimità sostanziale dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, da valutare ex nunc al momento dell’adozione del provvedimento di secondo grado. Tale interesse difetta quando la ragione dell’autotutela sia costituita dal superamento di una soglia tecnica successivamente innalzata dal legislatore, ovvero quando gli atti di assenso inizialmente contestati siano stati acquisiti nel corso del procedimento. Il potere di annullamento doveroso ex art. 21-nonies, comma 2 presuppone l’accertamento delle false dichiarazioni con sentenza passata in giudicato e non è sostituibile con la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che non rientra tra i richiami dell’art. 19, comma 4. Il provvedimento di autotutela è inoltre illegittimo per violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 quando la relativa causale non sia stata oggetto della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente presentava nel novembre 2020 al SUAP comunale una SCIA recante Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di biometano da digestione anaerobica. Acquisiti i pareri della Regione, dei VV.FF., dell’ARPA, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’UTC, il Comune comunicava la definizione positiva dell’istruttoria e l’autorizzazione all’esercizio.

Nel luglio 2022 l’Amministrazione avviava l’autotutela per dichiarare l’inefficacia della SCIA, contestando la mancanza di V.Inc.A. e di autorizzazione paesaggistica; il procedimento veniva sospeso più volte per consentire l’acquisizione degli assensi. Con nota del 22 maggio 2023 il responsabile SAEL dichiarava l’inefficacia della SCIA per due ragioni: il superamento delle soglie tecniche per l’accesso alla PAS e la presenza di attestazioni mendaci del progettista. Da qui il ricorso, con istanza cautelare e fissazione immediata della causa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette la Regione per difetto di legittimazione passiva e passa al merito, accogliendo integralmente l’impugnativa. Quanto alla prima causale, il Tribunale rileva che la Tabella A del d.lgs. n. 387/2003 è stata sostituita dall’art. 31, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, che ha elevato da 250 a 300 kW il limite per gli impianti a biogas: la violazione contestata riguarda dunque una soglia ormai superata, con conseguente carenza di attualità dell’interesse pubblico.

La stessa causale è illegittima sul piano procedimentale. Nella comunicazione di avvio del luglio 2022 il SAEL non aveva mai contestato il superamento di soglie tecniche, limitandosi a eccepire la mancanza degli atti di assenso ambientali e paesaggistici. Il provvedimento viola quindi l’art. 7 l. n. 241/1990, non potendosi invocare l’art. 21-octies, comma 2, poiché il contraddittorio avrebbe consentito di allegare l’incidenza dello ius superveniens.

Sulla seconda causale, il Collegio distingue l’annullamento d’ufficio doveroso ex art. 21-nonies, comma 2 dal potere di decadenza dai benefici ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000: l’art. 19, comma 4 richiama le sole condizioni dell’art. 21-nonies e non consente di fondare l’inefficacia sulla decadenza. Manca inoltre il presupposto della sentenza passata in giudicato, essendo intervenuto decreto di archiviazione che ha escluso il dolo del progettista.

Anche lo schema dell’autotutela discrezionale ex art. 21-nonies, comma 1 risulta inosservato: acquisite le V.Inc.A., l’autorizzazione paesaggistica e gli screening, l’Amministrazione non ha motivato sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione della SCIA. Il nesso causale tra dichiarazione e beneficio è divenuto inesistente. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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