Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità degli appelli riuniti (Cons. Stato n. 9066 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione delle parti appellanti di non avere più interesse alla decisione della causa, resa nelle more del giudizio, è assimilabile quoad effectum a una rinuncia ai ricorsi ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità degli appelli, previa loro riunione ex art. 96, primo comma, cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione del giudizio in rito non esonera l’appellante soccombente dall’onere delle spese, liquidate secondo la regula iuris dell’art. 84, secondo comma, cod. proc. amm., quando non ricorrano motivi di compensazione.

Il Fatto

Due strutture sanitarie private accreditate hanno proposto separati appelli per la riforma della medesima sentenza con cui il TAR Molise aveva respinto i ricorsi avverso il decreto commissariale recante il Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, la delibera aziendale di recepimento e il successivo decreto attuativo con le linee guida per la gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale all’interno del CUP regionale.

Le appellanti lamentavano la lesione della propria posizione giuridica derivante dal modello organizzativo imposto dalla Regione. Nel corso del giudizio di appello, con dichiarazioni depositate il 7 e 8 ottobre 2025, i difensori hanno rappresentato per ciascun giudizio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta una questione di ordine essenzialmente processuale: quale effetto ricollegare alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalle parti appellanti prima della decisione. Il Collegio non procede all’esame nel merito dei motivi di impugnazione, ma si arresta alla verifica delle condizioni dell’azione.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della dichiarazione. La Corte ritiene che essa possa essere assimilata quoad effectum a una rinuncia ai ricorsi, con la conseguente applicazione della disciplina dettata dall’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm. La formula utilizzata è quella della equivalenza agli effetti, che consente di ricondurre la fattispecie concreta al paradigma normativo della rinuncia senza assimilarla sul piano della natura dell’atto.

Da qui la declaratoria di improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse, preceduta dalla loro riunione ex art. 96, primo comma, cod. proc. amm. trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Il giudizio si chiude dunque in rito, senza alcuna pronuncia sulla legittimità degli atti regionali impugnati.

Sul versante delle spese, la Corte applica la regula iuris dell’art. 84, secondo comma, cod. proc. amm. e pone a carico delle appellanti la rifusione in favore delle altre parti costituite, liquidata in euro 2.000,00 per ciascuna oltre accessori di legge. Il Collegio esclude la compensazione anche alla luce della precedente sentenza sfavorevole resa dalla stessa Sezione su un caso del tutto analogo, relativo all’impugnazione del Piano straordinario regionale di governo delle liste di attesa. La condanna alle spese, pur in presenza di una definizione in rito, riflette quindi una valutazione di soccombenza sostanziale dell’appellante che abbandona la lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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