Autismo, no alla condanna dell’Asl oltre la domanda sul supporto socio-assistenziale (Cons. Stato n. 8117 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di trattamenti riabilitativi a favore di minori affetti da disturbo dello spettro autistico, il giudice amministrativo non può estendere il proprio scrutinio, e la conseguente condanna dell’azienda sanitaria, a prestazioni socio-assistenziali che esulino dal perimetro della domanda introduttiva e dalla competenza dell’ente intimato. Il giudice, nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non è vincolato alle conclusioni del perito e può recepirle nei soli limiti coerenti con il principio della domanda e con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Non integra eccesso di potere la sentenza che, nell’adeguare l’entità del trattamento alle effettive necessità del minore, consideri preminente il bilanciamento tra intensività della terapia e tutela della quotidianità del minore.
Il Fatto
I genitori, esercenti la potestà su un figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, impugnavano dinanzi al TAR Campania, sede di Salerno, il progetto A.B.A. predisposto dall’Azienda sanitaria locale di Avellino il 9.4.2024, con cui erano prescritte dieci ore settimanali di trattamento, comprensive di supervisione e quattro ore di parent training. Censuravano, altresì, il diniego implicito di prosecuzione del precedente trattamento di venticinque ore settimanali riconosciuto in sede civile.
Il TAR accoglieva in parte il ricorso, disponendo l’erogazione del trattamento domiciliare nella misura di sedici ore settimanali, di cui quindici di terapia e una di parent training, conformemente alla consulenza tecnica d’ufficio, per la durata di due anni. Avverso tale decisione proponeva appello la parte interessata, dolendosi della mancata integrale recezione delle conclusioni definitive del perito, che avevano individuato ulteriori sei ore settimanali di supporto socio-assistenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di appello, incentrati sulla pretesa erronea lettura della bozza di consulenza rispetto alla relazione definitiva. La tesi dell’appellante muove dal presupposto che il primo giudice abbia recepito solo la prima e disatteso la seconda, che rappresenterebbe l’espressione completa e aggiornata del fabbisogno terapeutico del minore.
La Sezione ritiene entrambe le censure infondate. Osserva, innanzitutto, che il supporto assistenziale segnalato dall’ausiliario, peraltro mai richiesto dagli interessati, esorbita dai limiti della domanda introduttiva, avente ad oggetto esclusivamente le contestazioni relative ai trattamenti A.B.A. di competenza dell’A.S.L., e non anche le prestazioni socio-assistenziali, attribuite ad altri enti e ontologicamente distinte.
Il Consiglio di Stato richiama il principio del ne eat iudex ultra petita partium e la necessità di rispettare gli artt. 99 e 112 c.p.c., che perimetrano il terreno delle valutazioni e delle decisioni del giudice. La lettura del TAR risulta, pertanto, corretta, in quanto coerente con l’oggetto del giudizio così come delineato dalla domanda.
Nel merito, la Sezione condivide l’adeguatezza del trattamento stabilito dal primo giudice. I minori affetti da disturbo dello spettro autistico, pur dovendo essere esposti a un trattamento intensivo per colmare le proprie carenze, restano bambini che devono vivere una quotidianità non compressa da ritmi eccessivamente elevati, che finirebbero per tradursi in un vero e proprio lavoro. L’entità del trattamento fissata dal TAR risulta, pertanto, ragionevole.
L’appello è quindi respinto. Le spese del grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della specialità del caso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato