Perequazione urbanistica e limiti del PUD nel permesso di costruire (TAR Marche n. 911 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione urbanistica, il limite di superficie di piano (SP) e di superficie coperta (SC) fissato dalle NTA del PUD si riferisce all’intero edificio e non a ciascun piano dello stesso, salvo che la norma disponga diversamente. La trasformazione della destinazione da area agricola a residenziale di un fondo del privato, disposta in cambio della cessione gratuita di altro terreno, integra e esaurisce la compensazione perequativa, restando irrilevante il raffronto tra l’indice di edificabilità del terreno ceduto e quello dell’area divenuta edificabile. L’assenza, nella norma urbanistica, della indicazione in termini percentuali degli indici di edificabilità e di copertura non ne determina difetto di motivazione, ove il limite volumetrico sia espresso in misura chiara e determinata.

Il Fatto

Il Comune e la Provincia sottoscrivevano un protocollo di intesa per la realizzazione di un polo di studi superiori. Il Comune si impegnava a trasferire alla Provincia alcune aree, tra cui un fondo del ricorrente destinato a verde pubblico, agricoltura e parcheggi. Per acquisirlo, il Comune proponeva al privato, in via di perequazione, la trasformazione da agricola a residenziale di altra sua area. Con successive delibere consiliari il Comune adottava una variante al PRG e il PUD della zona, approvato nel 2010. Il ricorrente cedeva gratuitamente l’area alla Provincia e presentava istanza di permesso di costruire per una villetta bifamiliare con superficie di piano e coperta superiori ai limiti del PUD. Seguiva preavviso di diniego e quindi il provvedimento impugnato, con cui il Comune negava il titolo e riteneva inapplicabile la perequazione invocata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari e rigetta il ricorso nel merito. Sul primo motivo, la tesi interpretativa del ricorrente — secondo cui il limite di superficie di piano andrebbe riferito a ciascun piano dell’edificio — è priva di fondamento. L’art. 12 delle NTA del PUD è chiaro nel fissare in mq 120 i limiti di SP e SC, e nessuna disposizione del piano avvalora la lettura proposta dal privato.

Il Tribunale osserva che in tutto il procedimento che ha condotto alla cessione volontaria e all’approvazione della variante non vi è alcun riferimento alla metratura edificabile conseguente alla cessione. La perequazione invocata ha avuto concreta attuazione: in cambio del terreno destinato a verde, agricoltura e parcheggi, il privato ha ottenuto la trasformazione da agricola a residenziale di altra area. È quindi inconferente paragonare l’indice di edificabilità del fondo ceduto, privo di destinazione residenziale, a quello dell’area divenuta edificabile per effetto del nuovo strumento urbanistico.

Quanto alla mancata indicazione in percentuale degli indici di edificabilità e di copertura, la censura non è rilevante: la norma indica con chiarezza il limite massimo della SP e della SC, che non possono che essere riferiti all’intero edificio. Il difetto di motivazione non sussiste.

Anche il secondo motivo è infondato. Non risulta in atti alcun accordo o impegno del Comune o della Provincia su cubature e indici edificatori. Il privato ha ceduto un’area sì con indice 0,65, ma limitatamente a verde pubblico e parcheggi, ottenendo in compensazione il mutamento di destinazione di altro terreno.

Infine, la censura alla norma in sé sarebbe tardiva: il PUD è stato approvato il 28 maggio 2010 e il ricorrente ne aveva piena conoscenza almeno dalla cessione volontaria dell’8 settembre 2010. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *