Termini perentori della VIA e inerzia del MASE sull’istanza di valutazione (TAR Sardegna n. 830 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze fondato sulla maggiore potenza dell’impianto, di cui all’art. 8 del T.U.A., non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento relativo a progetti di potenza inferiore. In assenza di un provvedimento organizzativo che abbia attuato in concreto quel criterio, non è configurabile alcuna sospensione ex lege dei termini. La mancata espressione dei pareri delle amministrazioni coinvolte, o la loro espressione in senso negativo, non elide l’obbligo del Ministero di pronunciarsi in modo espresso. L’inerzia protratta integra silenzio illegittimo e giustifica l’ordine di provvedere, con attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 16 agosto 2023 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza nominale massima di 56,55 MWp, da realizzarsi nel territorio di due Comuni del Sud Sardegna. Il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato la procedibilità dell’istanza il 31 agosto 2023 e ha trasmesso la documentazione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per la predisposizione dello schema di provvedimento.
La fase di consultazione pubblica si è conclusa il 30 settembre 2024, ma la Commissione non ha espresso il parere né predisposto lo schema. Spirato il termine di 130 giorni, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento. Il Ministero ha resistito, invocando l’ordine di priorità per potenza e la mancanza del concerto con il Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene pacifico che i termini procedimentali dell’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza conclusione del procedimento. Richiamando il proprio consolidato orientamento e la giurisprudenza amministrativa in controversie analoghe, il TAR osserva che la fase di consultazione esaurita imponeva al Ministero di concludere l’iter entro termini precisi, tanto per l’adozione del provvedimento finale quanto per le fasi prodromiche.
Quanto all’ordine di priorità di cui all’art. 8, comma 1, del T.U.A., la Sezione rileva che esso non può di per sé legittimare il mancato rispetto di termini espressamente qualificati come perentori. In mancanza di un provvedimento generale che abbia declinato in chiave attuativa il criterio legislativo, non è sostenibile una sostanziale interpretatio abrogans delle norme sui termini, né una sospensione indeterminata dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. L’elevato numero di istanze in valutazione non può assumere portata recessiva rispetto alla garanzia di certezza dei tempi dell’azione amministrativa.
Sul secondo argomento difensivo, relativo al mancato apporto del Ministero della Cultura, il TAR richiama l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25 del T.U.A.: qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Anche il parere negativo, dunque, non conclude l’iter né implica un arresto procedimentale, restando possibile l’attivazione della procedura di composizione del contrasto ex art. 5 della legge n. 400/1988.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina alla Commissione tecnica la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni; al Capo del Dipartimento, quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater del T.U.A., l’adozione dei provvedimenti entro ulteriori 90 giorni in caso di perdurante inadempimento. Le spese sono compensate in ragione del particolare contesto in cui le amministrazioni hanno operato.
Nota della Redazione
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