Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1972 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. L’accertata inerzia della Pubblica Amministrazione giustifica la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. La decorrenza della penalità è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Il carattere seriale delle controversie e la loro non elevata complessità incidono sulla liquidazione delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 396 del 6 settembre 2023, era stato accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato il 28.05.2024. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione eseguisse, i ricorrenti hanno adito il TAR per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei ricorsi, in ragione dell’unicità del titolo giudiziale di cui era chiesta l’ottemperanza. La questione giuridica centrale riguarda l’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione debitrice a fronte di un giudicato non eseguito.

Dagli atti delle cause è emerso che il titolo non è stato eseguito. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale delle cause e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi e all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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