Titoli di servizio valutabili solo se conseguiti previa selezione pubblica (TAR Liguria n. 461 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso che subordina la valutazione dei titoli di servizio allo svolgimento di una previa selezione pubblica non determina alcuna disparità di trattamento tra candidati. Gli incarichi di docenza conferiti intuitu personae e quelli assegnati all’esito di una procedura concorsuale non sono situazioni omogenee, poiché la selezione pubblica assicura una maggiore competizione tra i concorrenti e consente l’individuazione dei soggetti più qualificati. Irrilevante è la natura pubblica o privata-parificata dell’istituto presso cui il servizio è stato prestato, rilevando unicamente la modalità di conferimento dell’incarico. La rettifica del punteggio conseguente all’accertata non valutabilità del titolo costituisce attività vincolata ai sensi degli artt. 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000, con conseguente irrilevanza dell’omesso avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Conservatorio ha disposto la sua esclusione dalla procedura concorsuale indetta per l’assunzione di sei docenti di prima fascia nel settore disciplinare CODI/06 (Violino). Nella domanda aveva indicato, tra i titoli di servizio, un’attività di insegnamento svolta presso una scuola di musica privata per un quinquennio, senza precisare se la docenza fosse stata assegnata fiduciariamente o all’esito di una selezione pubblica.
Nel corso delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, il Conservatorio aveva chiesto all’istituto di precisare la modalità di conferimento degli incarichi. Dopo un primo riscontro incompleto e successivi solleciti rimasti senza risposta, la scuola comunicò che le docenze erano state conferite a seguito di colloquio valutativo. Il Conservatorio rideterminò quindi il punteggio dei titoli di servizio, escludendo il candidato per il mancato raggiungimento della soglia minima prevista dal bando, e annullò in autotutela la graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, che non ha adottato alcuno degli atti impugnati né ha partecipato al procedimento, disponendone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, il TAR ricostruisce la lex specialis e osserva che il bando considera distintamente i titoli di ammissione, all’art. 2, e gli altri titoli di servizio, all’art. 5. Entrambe le disposizioni esigono che i titoli siano valutabili solo se maturati in seguito a incarichi assegnati mediante procedure selettive pubbliche. L’art. 5, comma 2, lett. a) è esplicito nel riferirsi a tutti i titoli di servizio, comunque denominati, escludendo in via definitiva la valutabilità degli incarichi conferiti senza selezione. L’art. 9, comma 3, lett. ii) conferma tale impostazione e l’inciso finale, lungi dal costituire una deroga, aggiunge un requisito ulteriore per il servizio prestato presso istituzioni non statali.
Quanto alla condotta della commissione, il TAR rileva che essa non ha mai ritenuto valutabili titoli conseguiti senza selezione pubblica. L’attribuzione iniziale del punteggio derivò unicamente dall’ignoranza, fino alla comunicazione della scuola, della natura dell’incarico. Accertata questa, il Conservatorio ha correttamente rideterminato il punteggio e applicato la soglia minima prevista dall’art. 8 del bando.
Il Collegio esclude poi la dedotta violazione del principio di non discriminazione. Il confronto non riguarda titoli omogenei, ma situazioni obiettivamente differenti: da un lato incarichi conseguiti previa selezione pubblica, dall’altro docenze conferite ad personam. Non rileva la natura pubblica o privata-parificata dell’istituto, poiché entrambi possono bandire selezioni o attribuire incarichi fiduciari. Quanto ai titoli esteri, il bando li considera ai fini dell’ammissione ma li valuta solo se conseguiti in esito a procedure selettive.
Infine, il TAR ritiene infondata la censura sulla compressione del diritto di partecipazione. La rettifica del punteggio è attività vincolata ai sensi degli artt. 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 8920 del 2019, con conseguente irrilevanza dell’omesso avviso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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