Vittime del dovere: assegni vitalizi non scomputabili dal risarcimento (Cons. Stato n. 9180 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensatio lucri cum damno opera, nel risarcimento del danno non patrimoniale da morte per patologia dipendente da causa di servizio, solo quando il beneficio economico derivi in modo immediato e diretto dal medesimo fatto illecito generatore e svolga funzione compensativa del medesimo pregiudizio. Gli assegni vitalizi previsti in favore delle vittime del dovere e degli equiparati ristorano un pregiudizio di natura patrimoniale, costituito dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, e non il danno biologico: essi non vanno pertanto scomputati dalla somma liquidata a titolo risarcitorio. Vanno invece detratte le prestazioni indennitarie che discendono dalla medesima patologia assunta a fondamento della pretesa risarcitoria, quali la speciale elargizione e la pensione privilegiata indiretta, perché ristorano il medesimo pregiudizio. La regola esclude lo scomputo allorché il beneficio trovi altrove la propria fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale.

Il Fatto

La vedova di un ufficiale dell’Esercito, deceduto nel 2010 per una patologia tumorale riconosciuta dipendente da causa di servizio, agisce iure hereditatis nei confronti del Ministero della difesa per il risarcimento dei danni non patrimoniali biologici, morali ed esistenziali patiti dal congiunto. Il militare aveva prestato servizio in Bosnia-Erzegovina nel 2001, in territori contaminati da uranio impoverito, senza dispositivi di protezione individuale.

Il TAR Umbria accoglie la domanda e condanna l’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilendo i criteri di quantificazione e ordinando di detrarre tutte le somme percepite in relazione ai fatti di causa. L’appellante contesta specificamente l’applicazione della compensatio lucri cum damno a prestazioni di natura patrimoniale e alla pensione privilegiata indiretta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente l’unico motivo d’appello, incentrato sull’erronea applicazione della compensatio lucri cum damno e sul travisamento dei presupposti. Il TAR aveva disposto lo scomputo indistinto di tutte le somme percepite in relazione ai fatti di causa.

Il Consiglio di Stato distingue i titoli delle poste economiche. L’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio — previsti dall’art. 2 della legge n. 407/1998 e dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 — hanno carattere indennitario e ristorano un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, non un pregiudizio non patrimoniale. Il danno biologico liquidato in primo grado non deve dunque subire scomputi di indennità erogate per danni di altra natura, secondo il principio già affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 8646 del 2025.

Il Collegio richiama anche l’orientamento Cass. civ., sez. VI, n. 11657 del 2022 e sez. III, n. 6031 del 2025, che esclude la detrazione dell’indennizzo INPS per invalidità civile dal risarcimento del danno biologico, con analisi valevole per identità di ratio.

Le altre poste seguono invece sorte diversa. La compensatio lucri cum damno opera quando il pregiudizio e l’incremento patrimoniale derivino ambedue, in modo immediato e diretto, dal medesimo fatto illecito, mentre il beneficio che trovi altrove la propria fonte non è computabile in detrazione (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 12565 e n. 12566 del 2018). La speciale elargizione per i prossimi congiunti della vittima del dovere deriva dal medesimo fatto generatore, cioè la patologia dipendente da causa di servizio: va quindi detratta, in applicazione di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2018.

Per la stessa ragione deve essere sottratta la pensione privilegiata indiretta riconosciuta dalla Corte dei conti, Lazio, n. 318/2017, che discende dalla medesima patologia su cui si fonda la pretesa risarcitoria. Il Collegio sottolinea l’eterogeneità rispetto a Cass. civ., Sezioni Unite, n. 12564 del 2018, relativa alla pensione di reversibilità INPS, caso non comparabile. In parziale riforma, il Consiglio di Stato dispone che dalla somma risarcitoria non siano detratti assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, confermando nel resto, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *