Informativa interdittiva e misure collaborative: basta la motivazione sul rischio strutturale (Cons. Stato n. 7560 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’informativa interdittiva antimafia, la motivazione con cui la Prefettura esclude il carattere occasionale del rischio di infiltrazione può essere sintetica, purché contestualizzata in un quadro indiziario che evidenzi legami economici stabili e continuativi con soggetti compromessi. In tal caso risulta integrata la dimostrazione dell’assenza del presupposto delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, senza che sia necessaria un’analitica confutazione delle singole iniziative di self-cleaning. Le misure correttive adottate dopo l’applicazione dell’interdittiva sono,invece, irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità, restando valutabili solo nel successivo procedimento di aggiornamento. L’aggiornamento liberatorio non annulla gli effetti medio tempore prodotti dall’atto originario e non determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi sanitari riceveva una informativa interdittiva adottata dalla Prefettura, fondata su una serie di indizi: la partecipazione a un raggruppamento temporaneo di imprese con società riconducibili a un sistema affaristico, la presenza tra i dipendenti di soggetti pluripregiudicati e di persone con frequentazioni controindicanti, la condivisione di quote societarie con compagini esposte al rischio criminale.

Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento salvo che per il capo relativo alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa: su questo punto ravvisava una motivazione stereotipata. Proponevano appello l’Amministrazione, lamentando l’incoerenza della pronuncia, e la società, con appello incidentale sull’esistenza del quadro indiziario. Nelle more interveniva una nota prefettizia di aggiornamento favorevole alla società, sulla cui rilevanza si controverteva in via preliminare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La nota liberatoria del 2 aprile 2025 costituisce attività di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, e non revoca o annullamento dell’atto impugnato. Essa si fonda su fatti sopravvenuti, caratterizzati da discontinuità rispetto al quadro esaminato in precedenza. Il provvedimento liberatorio si affianca dunque a quello originario senza cancellarne gli effetti medio tempore prodotti, con la conseguenza che permane l’interesse dell’Amministrazione alla decisione (richiamata Corte cost. n. 57/2020).

Passando all’appello incidentale, la Corte esclude ogni rilievo delle circostanze sopravvenute rispetto alla data dell’atto, in applicazione del principio del tempus regit actum: tra queste la cessione delle quote e l’ultimazione dell’esecuzione contrattuale. Quanto alle iniziative di self-cleaning, esse risultano tardive e quindi irrilevanti, se non controproducenti ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 159/2011, essendo intervenute dopo l’accesso ispettivo e la comunicazione di avvio del procedimento, con un timing che rende plausibile il sospetto di finalità elusiva.

Sul piano sostanziale, la Corte ritiene non decisiva l’asserita assenza di rapporti tra i soggetti coinvolti, essendo documentati intrecci contrattuali e societari ulteriori. La figura del pluripregiudicato viene minimizzata senza elementi concreti idonei a smentire la documentazione delle forze dell’ordine. Quanto alla associazione temporanea di imprese, pur trattandosi di vincolo provvisorio, essa non è priva di valenza sintomatica: la cointeressenza commerciale con imprese esposte al rischio criminale può costituire indizio sufficiente, da valutare in base a natura, intensità e stabilità del rapporto (Cons. Stato, III, n. 432/2025). L’appello incidentale è quindi respinto.

Accoglie invece quello principale. La motivazione prefettizia, pur sintetica, è sufficiente se contestualizzata in un quadro indiziario che il TAR stesso ha riconosciuto adeguato e che evidenzia rapporti economici stabili e duraturi con soggetti legati alla criminalità organizzata. Il carattere strutturale e pervasivo del rischio dimostra la non occasionalità dell’agevolazione e, per tale via, l’assenza del presupposto delle misure collaborative. Le iniziative correttive, adottate dopo l’interdittiva, non potevano essere considerate in quella sede: ciò giustifica la mancata menzione e l’apparente staticità dell’argomentazione.

In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto integralmente, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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