Diniego di cittadinanza per sicurezza e motivazione per relationem sufficiente (TAR Lazio n. 15604 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui il diniego di cittadinanza italiana sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare espressamente tutte le fonti e i fatti posti a base del diniego. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa degli organismi di sicurezza integra una motivazione per relationem idonea a giustificare il rigetto della naturalizzazione. In presenza di classifica di riservatezza sugli atti istruttori, l’amministrazione omette correttamente di indicarne il contenuto e l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su disposizione dell’autorità giudicante e con le cautele previste per i documenti classificati. Ne consegue che l’omessa trasmissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 si appalesa priva di effetto invalidante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato in data 28 maggio 2019 istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91. Con decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2022 la domanda veniva respinta, sulla base degli elementi forniti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Il richiedente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di rigetto presso la residenza, il difetto di motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 1, l. n. 91/1992, nonché l’omessa valutazione del suo inserimento nella comunità nazionale, in assenza di procedimenti penali a carico e con piena integrazione lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza istruttoria, aveva ordinato all’amministrazione di trasmettere la documentazione posta a base del diniego, con le cautele necessarie a tutela delle fonti informative e dell’attività di intelligence. La documentazione era giunta in plico sigillato, aperto in camera di consiglio alla presenza del difensore, che ne aveva preso visione.

Sul primo motivo, il TAR rileva che il preavviso di rigetto era stato trasmesso mediante nota inserita nel sistema CIVES, con le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza: modalità ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza amministrativa in materia di cittadinanza. Sotto altro profilo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, quando vengono in rilievo esigenze di tutela di informazioni riservate, le doglianze sulla mancata trasmissione del preavviso sono in ogni caso infondate, perché la ratio dell’art. 10-bis presuppone che l’interessato possa conoscere in modo dettagliato gli elementi posti a base del provvedimento negativo, evenienza esclusa dal carattere secretato delle informazioni.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ribadisce che, nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato quando rende comprensibile l’iter logico dell’amministrazione, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti accertati. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa degli organismi di sicurezza costituisce motivazione per relationem, mentre il diritto di difesa trova soddisfazione nell’ostensione in giudizio degli atti classificati.

Il Collegio sottolinea inoltre l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, che valuta non solo l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale, ma anche l’assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato. Quando il diniego si fonda su comprovati motivi di sicurezza, è giustificata l’anticipazione della soglia di prevenzione e un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi di verosimiglianza del pericolo.

Nel caso concreto, la nota riservata esibita alle parti con modalità idonee a preservare la riservatezza riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente e a elementi di contiguità di un suo congiunto al radicalismo islamico di matrice jihadista. Tali risultanze, non essendo state oggetto di puntuali deduzioni contrarie, sono ritenute idonee a giustificare il provvedimento, che non appare irragionevole, restando irrilevante il generico richiamo all’integrazione sociale e lavorativa. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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