Accesso carrabile e progetto di riqualificazione: irrilevante il rilievo edilizio dei parcheggi (TAR Sardegna n. 91 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che il progetto di ristrutturazione di un compendio demaniale rappresenti, nei propri elaborati tecnici, la previsione di posti auto nel cortile interno non attribuisce al gestore alcuna aspettativa qualificata all’ottenimento dell’autorizzazione all’accesso carrabile, che resta rimessa ad autonoma valutazione dell’ufficio competente. Il rilievo del progetto è meramente edilizio e urbanistico e non incide sul regime autorizzatorio del passo carrabile. Ne consegue che il Comune non è tenuto a coinvolgere il gestore nel procedimento di approvazione del progetto di riqualificazione della pubblica via. Le scelte sulle modalità di realizzazione dell’intervento rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento del fatto.

Il Fatto

La ricorrente gestisce il compendio demaniale marittimo “La Bussola”, sito sul lungomare del Comune di Quartu Sant’Elena. Impugna la determinazione dirigenziale n. 619 del 31 maggio 2022, con cui il Comune ha riapprovato il progetto dell’intervento di riqualificazione della fascia retro demaniale dell’area del Poetto, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari (FSC 2014-2020), oltre agli atti presupposti e conseguenti.

Secondo la ricorrente, il progetto approvato nel 2017 per il compendio prevedeva sei posti auto nel cortile interno, accessibili dalla pubblica via tramite un cancello. Nel febbraio 2023 la realizzazione di un cordolo, funzionale al nuovo camminamento pedonale, avrebbe precluso l’accesso carrabile. Di qui l’impugnazione della parte in cui il progetto non mantiene il collegamento tra la pubblica via e il cortile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame delle questioni processuali, tra cui l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune, e rigetta nel merito, adottando la modalità redazionale semplificata dell’art. 74 c.p.a.

Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e sul difetto di istruttoria, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha mai chiesto l’autorizzazione all’accesso carrabile al compendio. In mancanza di tale titolo, essa non può vantare alcuna legittima pretesa all’utilizzo con veicoli dell’accesso in questione.

La rappresentazione dei sei posti auto negli elaborati tecnici del progetto di ristrutturazione non muta la conclusione. Quel progetto ha rilievo meramente edilizio e urbanistico e non attribuisce alcuna aspettativa sull’esercizio del passo carrabile, rimesso ad autonoma valutazione dell’ufficio competente. Il Comune, dunque, non era tenuto a coinvolgere la ricorrente nel procedimento.

Quanto al secondo motivo, concernente i principi di imparzialità, proporzionalità e buon andamento, il Collegio rileva che le modalità di realizzazione dell’intervento ricadono in valutazioni ampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento del fatto, nella specie non ravvisabili. La pretesa della ricorrente risulta incompatibile con la finalità del progetto, diretto alla creazione di un’area pedonale estesa anche alla zona prospiciente il compendio.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il progetto prevede parcheggi pubblici lungo il viale, in adiacenza alla strada, dai quali raggiungere la spiaggia e le attività turistiche mediante appositi camminamenti. Non può quindi dirsi pretermesso alcun contemperamento tra interessi pubblici e privati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nulla nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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