Condono edilizio e inedificabilità costiera: onere di prova del privato (TAR Sicilia n. 1839 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la contestazione del diniego fondato sull’inedificabilità della fascia costiera non può risolversi in una mera allegazione della distanza dell’immobile dalla battigia. Il ricorrente che assuma la sanabilità dell’opera deve fornire indizi probatori verificabili, poiché il principio dispositivo con metodo acquisitivo non consente una generalizzata inversione dell’onere della prova. Il giudice amministrativo non attiva d’ufficio verificazione o consulenza tecnica in assenza di tali indizi. La perimetrazione del centro urbano ai sensi dell’art. 41-septies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 19 della legge n. 765/1967, rileva per finalità di sicurezza della circolazione stradale e non per la qualificazione urbanistico-edilizia del territorio.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Lipari, nel 2004, una istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003 per un piccolo fabbricato per civile abitazione realizzato senza titolo sull’isola di Filicudi. Il Comune ha rigettato l’istanza con nota del 14 settembre 2023, sul presupposto che l’immobile ricada in zona di inedificabilità regolata dall’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976 e dall’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto due profili: l’errata qualificazione urbanistica dell’area e l’asserita distanza superiore a 150 metri dalla battigia al momento della realizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui l’immobile sarebbe stato realizzato in area compresa nella perimetrazione del centro urbano approvata nel 1970. Il rilievo è respinto: la perimetrazione del centro abitato, secondo l’art. 41-septies della legge n. 1150/1942, opera ai fini delle distanze minime a protezione del nastro stradale, non della destinazione urbanistico-edilizia delle aree. Il richiamo all’art. 17 della legge n. 765/1967 è quindi inconferente.

Quanto alla dedotta riconducibilità dell’area alle zone A o B del d.m. n. 1444/1968, il Tribunale rileva che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione in un apprezzamento a questa riservato. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’atto di pianificazione che avesse assegnato all’area una diversa destinazione, oppure reagire all’inerzia del Comune con un’azione contro il silenzio-inadempimento. La sola presentazione di osservazioni al Piano Regolatore Generale resta priva di rilievo giuridico.

Sul secondo motivo, relativo alla distanza dalla battigia, il Collegio esclude il difetto di motivazione del provvedimento. L’obbligo motivazionale si rapporta alla specificità del dialogo endoprocedimentale, che sul punto era pressoché nullo. Il ricorrente non ha depositato alcun documento idoneo a comprovare una distanza superiore a 150 metri.

Il Tribunale richiama il principio per cui il ricorrente ha l’onere di fornire gli indizi affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori, non potendosi tradurre il metodo acquisitivo in una totale inversione dell’onere della prova. In mancanza di elementi verificabili, il Collegio non attiva d’ufficio verificazione o consulenza tecnica e decide sul presupposto della veridicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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