Accesso agli atti e sopravvenuto difetto di interesse in corso di giudizio (TAR Lombardia n. 97 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcuna utilità alla pronuncia del giudice. L’improcedibilità presuppone che l’amministrazione abbia soddisfatto l’istanza nei limiti della documentazione effettivamente reperita e che il ricorrente non abbia contestato eventuali lacune o carenze dell’ostensione. Il ritardo nell’evasione dell’istanza, correlato alla ponderosità della documentazione richiesta e alla peculiarità del periodo di avvio dell’anno scolastico, può integrare giusti motivi di compensazione integrale delle spese. La verifica della sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, resta assorbita quando l’accesso sia stato comunque riconosciuto in via amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice scolastica inserita nelle graduatorie di istituto per il personale ATA, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato come operatore socio assistenziale nel triennio 2014/2017. In esecuzione di quella decisione l’amministrazione scolastica le aveva attribuito il punteggio corretto. Per verificare l’eventuale pre giudizio derivante dalla mancata attribuzione di supplenze, la ricorrente presentava in data 20 settembre 2023 istanza di accesso documentale a numerosi istituti scolastici, tra cui l’istituto resistente, chiedendo copia dei contratti stipulati negli anni scolastici indicati con personale di punteggio pari o inferiore al proprio per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico.
Non ricevendo alcun riscontro nel termine di legge, la ricorrente adiva il TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo un interesse difensivo diretto, concreto e attuale correlato all’esigenza di valutare eventuali azioni risarcitorie. Costituitosi il Ministero, l’istituto resistente rappresentava di aver avviato la ricerca della documentazione, resa complessa dalla carenza di personale di segreteria, e di averla trasmessa al legale della ricorrente con pec del 10 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’istanza di accesso è stata soddisfatta dall’istituto scolastico, nei limiti della documentazione effettivamente reperita. Su tale presupposto il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione non si sofferma sulla fondatezza nel merito della pretesa ostensiva, ma si concentra sul venir meno dell’interesse alla pronuncia. Il Collegio ha valorizzato il fatto che la ricorrente non ha contestato eventuali lacune e carenze dell’ostensione intervenuta: l’assenza di contestazione sul contenuto della documentazione trasmessa ha quindi assunto rilievo decisivo ai fini dell’improcedibilità.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale. La motivazione collega tale scelta alla ponderosità della documentazione richiesta e alla peculiarità del periodo in cui è stata formulata la domanda, coincidente con l’avvio dell’anno scolastico, notoriamente caratterizzato dall’affollarsi di incombenze amministrative. Le giustificazioni del dirigente scolastico non sono state oggetto di puntuale contestazione nelle difese conclusive della ricorrente.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il giudizio sull’accesso è destinato a chiudersi con una declaratoria di improcedibilità quando l’amministrazione riconosca in via amministrativa la pretesa, purché l’ostensione sia stata effettiva e il ricorrente non ne abbia contestato la completezza. Il ritardo, se correlato a oggettive difficoltà organizzative e non contestato, non giustifica la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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