Trasporto funebre e divieto di tariffe comunali dopo l’abrogazione della privativa (TAR Emilia-Romagna n. 91 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasporto funebre, pur qualificandosi come servizio pubblico locale, può essere liberamente esercitato dalle imprese private in regime di libera concorrenza, non rientrando tra i servizi riservati dalla legge in via esclusiva a Comuni e Province. Per effetto dell’abrogazione tacita della privativa comunale, al Comune non è più consentito fissare le tariffe del servizio né esigere il diritto fisso di cui all’art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990. Resta invece ammesso istituire una tassa per i servizi indivisibili ex art. 149, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 267/2000 per l’autorizzazione a eseguire il trasporto.

Il Fatto

Un’associazione di imprese di onoranze funebri e una società operante nel settore impugnavano davanti al TAR Emilia-Romagna la determina dirigenziale con cui il Comune di Bologna aveva approvato le tariffe cimiteriali per l’anno 2018, unitamente all’allegato tariffario. Oggetto di censura erano anche, quali atti presupposti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria nella parte in cui assoggettava al pagamento di diritti il trasporto di salme entro il territorio comunale o da e per esso, nonché, ove occorresse, l’art. 19 d.P.R. n. 285/1990.

Le ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto della società a effettuare il trasporto funebre senza corrispondere i diritti imposti. Il Comune resisteva sostenendo la permanenza della propria potestà normativa in materia tariffaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: il d.P.R. n. 285/1990 era stato impugnato in parte qua e rispetto a tale domanda il contraddittore necessario è la Presidenza, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 526/2008.

Nel merito il TAR muoveva dalle conclusioni della sentenza n. 2946/2021 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, condivise integralmente. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale esercitabile in libera concorrenza; non è riservato in via esclusiva a Comuni e Province. Caduta la privativa, il Comune non può più fissare le tariffe né pretendere il diritto fisso dei commi 2 e 3 dell’art. 19 d.P.R. n. 285/1990.

Il Collegio verificava quindi quale potere l’Ente avesse concretamente esercitato. La determina impugnata approvava espressamente i diritti su trasporti salme richiamando l’art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990, differenziando gli importi tra adulti e bambini. Analogamente l’art. 8, comma 3, del Regolamento comunale prevedeva il diritto fisso ai sensi della stessa norma statale.

Il TAR concludeva pertanto che il Comune non aveva esercitato il potere di cui all’art. 149, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 267/2000, bensì quello fondato su una norma implicitamente abrogata. Il ricorso era dunque fondato e la determina annullata in parte qua con il tariffario. Non occorreva annullare il Regolamento comunale, da ritenersi implicitamente abrogato nella parte richiamante la norma statale caducata. La pronuncia caducatoria era satisfattiva, non residuando spazio per l’accertamento richiesto. Il Comune era condannato alle spese, compensate verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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