Autorizzazione paesaggistica per antenna: vicinitas e obbligo di istruttoria completa (Cons. Stato n. 923 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di una stazione radio base, struttura avente rilievo urbanistico ed edilizio, la legittimazione ad agire deriva dalla vicinitas, cioè dalla vicinanza tra un immobile del ricorrente e il sito di installazione, mentre l’interesse al ricorso è comprovato dalla prospettazione dell’impatto sulla veduta e della possibile perdita di valore dell’immobile. È irrilevante che nell’immobile abiti un familiare e non il ricorrente. L’autorizzazione paesaggistica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma può rilevare la carenza istruttoria quando la documentazione non rappresenti in modo completo lo stato dei luoghi e l’impatto dell’opera.
Il Fatto
Il TAR Veneto, Sezione Quarta, con la sentenza n. 674 del 10 aprile 2024, ha accolto in parte il ricorso di un privato e ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, nonché il presupposto parere della Soprintendenza, relativi all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in area vincolata.
La società titolare dell’impianto ha proposto appello principale, lamentando tra l’altro il difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente di primo grado, l’erronea valutazione della localizzazione dell’impianto e la pretesa sufficienza della documentazione prodotta. Il privato ha resistito e ha proposto appello incidentale, dolendosi del mancato accoglimento di ulteriori censure istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale. Sulle condizioni dell’azione richiama l’indirizzo della Sezione e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui legittimazione e interesse al ricorso sono autonomi e il criterio della vicinitas non vale da solo a soddisfare l’interesse. Tali principi sono applicabili, mutatis mutandis, anche alla stazione radio base, che costituisce struttura con rilievo urbanistico ed edilizio. Nella specie la legittimazione deriva dalla proprietà dell’immobile vicino al sito, mentre l’interesse è comprovato dal prospettato impatto sulla veduta verso il lago e dalla possibile perdita di valore, assistita da un principio di prova. Irrilevante che nell’immobile abiti la figlia e non il ricorrente.
Nel merito, la Corte ricostruisce la natura del potere: l’autorizzazione paesaggistica è esercizio paradigmatico di discrezionalità tecnica, censurabile solo per vizi sintomatici quali la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’incongruenza. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria. Richiama sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 1013 del 2014.
Il TAR non si è sostituito all’Amministrazione: ha rilevato un difetto istruttorio e motivazionale. L’autorizzazione dà conto di una localizzazione dell’impianto esterna alla fascia di rispetto idrografico, mentre una relazione tecnica successiva attesta che l’impianto vi rientra e sussiste il vincolo paesaggistico corsi d’acqua, non considerato nel provvedimento. Manca inoltre una documentazione fotografica dalla prospettiva da terra verso il lago, necessaria a valutare la sottrazione di punti di vista accessibili al pubblico. La lacuna non è emendabile nel giudizio mediante una relazione illustrativa postuma.
Quanto all’appello incidentale, la Corte lo accoglie solo in parte. La censura sulla mancata considerazione dell’art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio è fondata, con riguardo sia alla servitù idraulica sia alla zona di tutela del lago, e il Comune avrebbe dovuto valutare l’incidenza dell’art. 12.3 delle NTA sui terrazzamenti e sugli uliveti. Restano invece infondate le doglianze su opere abusive, vaio, zone SIC e qualificazione dell’impianto come sostegno di linea telefonica ai sensi dell’art. 6.6 delle NTA del PRG. L’accoglimento soddisfa l’interesse strumentale a una nuova valutazione, restando impregiudicato l’esito del riesercizio del potere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.