Nessun obbligo di concludere il procedimento di approvazione del piano paesaggistico (C.G.A.R.S. n. 945 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere attraverso un atto tipizzato, volto a incidere sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente. Il piano paesaggistico non costituisce provvedimento puntuale, ma atto amministrativo generale, indirizzato a una pluralità ex ante indifferenziata di destinatari. Ne deriva che non sussiste in capo all’amministrazione regionale alcun obbligo di concludere il procedimento di approvazione del piano, con conseguente difetto di legittimazione attiva del ricorrente nell’azione avverso il silenzio. L’art. 1 del decreto legislativo n. 198/2009, pur ammettendo l’azione in caso di mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori, la subordina alla condizione che l’atto debba essere emanato entro un termine fissato da una legge o da un regolamento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso turistico-ricettivo interamente sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004, contestava le prescrizioni del piano paesaggistico dell’ambito 9 della provincia di Messina, adottato con decreto assessoriale n. 90 del 23 ottobre 2019. Con istanza del 10 marzo 2020 presentava osservazioni, chiedendo in via principale l’eliminazione di alcune prescrizioni e della qualifica di area con livello di tutela 3, e in via subordinata l’introduzione di una deroga per gli ampliamenti previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Non ottenendo riscontro, la società diffidava l’Assessorato regionale il 3 maggio 2022. Rimanendo la diffida senza esito, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. davanti al TAR Sicilia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento di approvazione del piano. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, escludendo l’esistenza di un obbligo di provvedere e il difetto di legittimazione attiva, compensando le spese. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla ricostruzione generale dell’azione avverso il silenzio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 2357 del 2024, con i conformi Cons. Stato, sez. II, n. 1606 del 2024 e sez. IV, n. 5206 del 2023), il Collegio ribadisce che l’inerzia dell’amministrazione rileva solo quando grava su di essa un obbligo di provvedere mediante un atto tipizzato, incidente in via autoritativa sulla posizione giuridica del ricorrente.

Restano fuori da quest’area le istanze di autotutela, i poteri di alta amministrazione, gli atti politici e, a maggior ragione, gli atti amministrativi generali e quelli regolamentari. Su questo presupposto si innesta la qualificazione del piano paesaggistico: esso non è provvedimento puntuale, non essendo destinato a produrre effetti verso soggetti determinati, ma atto generale rivolto a una pluralità di destinatari non individuabili ex ante.

Da tale qualificazione discende il venir meno del presupposto processuale dell’azione: difettando la natura provvedimentale dell’atto, non è configurabile alcun obbligo dell’Assessorato di concludere il relativo procedimento di approvazione. Il Collegio esamina anche il profilo dell’art. 1 del decreto legislativo n. 198/2009, che consente l’azione per la mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori, ma la subordina alla condizione che l’emanazione sia imposta entro un termine fissato da una legge o da un regolamento: condizione ritenuta insussistente nella specie.

Il C.G.A.R.S. precisa infine che il difetto di legittimazione attiva nel giudizio sul silenzio non preclude alla società la possibilità di impugnare eventuali futuri provvedimenti che, sulla base del decreto assessoriale n. 90/2019 e delle clausole di salvaguardia, respingano le sue domande in materia edilizia. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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