Equo indennizzo legge Pinto è titolo esecutivo per ottemperanza anche per spese (TAR Calabria n. 20 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza. Tale attitudine esecutiva sussiste anche per la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. È esclusa l’applicazione della penalità di mora all’obbligazione per spese legali, che trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da specifiche tutele che la distinguono dall’equa riparazione. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva entro un termine ulteriore, senza diritto a compenso.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto decisorio del 23.03.2017, depositato il 24.03.2017 e successivamente oggetto di correzione di errore materiale, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del difensore distrattario, dell’importo di € 753,08 a titolo di equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89/2001.

Il decreto è passato in giudicato e la parte ricorrente ha inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies della legge n. 89/2001. Stante il perdurante inadempimento del Ministero, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di corresponsione dell’importo liquidato per spese legali, oltre interessi e la somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con eventuale nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del decreto ex art. 3 della legge n. 89/2001: esso ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, sotto tale profilo, è equiparato al giudicato. Da ciò deriva l’idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5182 del 2013.

Tale attitudine esecutiva vale anche per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, pur se liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7389 del 2005.

Sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, argomentata sul combinato disposto dell’art. 3, comma 2, della legge n. 89/2001 e dell’art. 114 c.p.a., con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1804 del 2014. Le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda risultano integrate.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di liquidare e pagare le spese legali, oltre interessi, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina Commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio competente della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.

Il Collegio esclude l’applicazione della penalità di mora per le spese legali: l’obbligazione trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da tutele specifiche che la distinguono dall’equa riparazione, in linea con Cons. Stato, Sez. IV, n. 3468 del 2016. Le spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e contributo unificato, seguono la soccombenza, commisurate al valore e alla serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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