Accesso agli atti della Cassa del Notariato escluso per finalità difensive privatistiche (TAR Lazio n. 4286 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Cassa Nazionale del Notariato, nel momento in cui opera nella gestione del proprio patrimonio immobiliare, agisce quale soggetto di diritto privato, non essendo riconducibile all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Ne consegue che è inammissibile l’istanza di accesso agli atti presentata da un soggetto che non vanti alcuna posizione differenziata rispetto all’attività istituzionale dell’ente, ove la richiesta sia finalizzata esclusivamente alla tutela di un credito di natura privatistica. Detta pretesa ostensiva, infatti, non può essere azionata avvalendosi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, ma deve trovare ristoro attraverso gli strumenti processuali propri del giudizio civile, quali l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da richiedersi al giudice adito per la tutela del diritto sostanziale.

Il Fatto

La società ricorrente, già subappaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, sito in Roma, presentava istanza di accesso agli atti relativa alle procedure di acquisto e ristrutturazione dell’immobile medesimo. L’interesse sotteso alla richiesta era dichiaratamente finalizzato alla tutela di un proprio credito, vantato nei confronti dell’ente per l’esecuzione dei lavori, e si inseriva in un più ampio contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Roma, volto al riconoscimento del corrispettivo.

La Cassa respingeva l’istanza, deducendo che la documentazione richiesta atteneva ad un’attività di natura privatistica, non connessa alla gestione della previdenza e dell’assistenza in favore dei notai. Avverso il provvedimento di rigetto, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento dell’atto e la condanna dell’ente all’ostensione dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’interesse alla base dell’istanza di accesso, rilevando come esso fosse esclusivamente strumentale alla tutela di una posizione di credito di natura privatistica, già oggetto di una specifica azione proposta dinanzi al giudice ordinario. La richiesta di accesso non mirava, infatti, a sindacare l’esercizio di funzioni pubbliche o a tutelare interessi collettivi, ma a raccogliere elementi utili per la definizione di una controversia tra privati.

La sentenza ha poi escluso la natura pubblicistica dell’attività di gestione immobiliare della Cassa, osservando che, nell’acquisto e nella ristrutturazione dell’immobile, l’ente agiva nella qualità di proprietaria, in modo non dissimile da un qualsiasi soggetto privato. Tale attività, pertanto, non è riconducibile all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale, né è correlata al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura dell’ente, essendo la ricorrente del tutto estranea al rapporto previdenziale con gli iscritti.

Il Collegio ha, quindi, ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in quanto l’interesse sotteso all’istanza ostensiva ha natura meramente privatistica. In tale contesto, il giudice ha precisato che la società avrebbe dovuto azionare il rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., richiedendo al giudice civile, dinanzi al quale la causa era pendente, l’ordine di esibizione dei documenti necessari al processo, piuttosto che esperire l’azione di accesso dinanzi al giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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