Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 94 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente dispone pienamente dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Se il difensore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio: deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il principio discende dal principio dispositivo, che impedisce al giudice di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità è quindi l’esito doveroso della rinuncia all’interesse, non una scelta di merito.
Il Fatto
I ricorrenti, abitanti nel centro storico di un Comune abruzzese, rione con un unico accesso dalle antiche mura urbiche, avevano impugnato le determine del Servizio Tecnico e le delibere della Giunta comunale con cui l’ente aveva disposto lavori di demolizione di una rampa. Ritenevano quei lavori lesivi della fruibilità delle proprie abitazioni e ne chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza che non confermava il precedente decreto monocratico. Con nota depositata il 5 settembre 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro questo perimetro la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso — in omaggio al principio dispositivo — il giudice decidere la controversia nel merito (richiamate T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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