Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 6045 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina all’ente di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il compenso del commissario e le spese di lite sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando non si configura un grave ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata l’08.10.2024, con la quale è stato dichiarato il diritto a percepire il trattamento di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in premessa, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 1.753,05 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Dedotta la persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione, oltre alla condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce in giudizio e la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Alla luce della documentazione in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo anzitutto al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 12 febbraio 2026.
Quanto al profilo dell’inerzia, il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 27 dicembre 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Conseguentemente viene ordinato all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. È designato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega.
Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo, con possibilità per il commissario di esigerne l’importo all’esito delle proprie funzioni.
Il Collegio esclude invece i presupposti della astreinte, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione. Le spese di lite, comprensive di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo, nomina il commissario ad acta, rigetta la domanda di astreinte, determina in € 500,00 il compenso del commissario e condanna il Ministero alle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.