Rinnovazione parziale della gara e obbligo di integrale esame dell’offerta tecnica (TAR Liguria n. 747 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di caducazione dell’aggiudicazione in autotutela o in sede giurisdizionale, la stazione appaltante può legittimamente disporre la riedizione parziale della gara a partire dall’atto viziato, anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché la segretezza delle offerte va contemperata con i principi di conservazione degli atti e di economicità dell’azione amministrativa. È parimenti legittima la riconvocazione della stessa commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, trattandosi del primo rinnovo delle valutazioni. La commissione, tuttavia, non può omettere di esaminare per intero il documento descrittivo dell’offerta, neppure se prolisso, vertendo il confronto sui contenuti delle forniture e non sull’appeal della presentazione. In presenza di criteri fissati dalla lex specialis, l’organo valutatore non può discostarsene né aggiungere parametri ulteriori, pena la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Il giudice amministrativo non può riassegnare i punteggi, rientrando l’apprezzamento nella discrezionalità tecnica.

Il Fatto

La ricorrente, seconda o terza classificata nei lotti nn. 2, 3, 4 e 9 di una procedura aperta indetta dalla Regione Liguria per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo vizi relativi al metodo di attribuzione dei punteggi, alla nomina e al funzionamento della commissione, nonché alle modalità di verbalizzazione e di esecuzione della prova pratica con il sistema di rilevazione delle pressioni.

Dopo l’annullamento in autotutela della prima aggiudicazione e la riedizione delle sole valutazioni tecniche, la ricorrente ha proposto quattro ricorsi per motivi aggiunti avverso i nuovi atti e i verbali della commissione, chiedendo la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata rimossa l’aggiudicazione gravata. Ha poi ritenuto inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, perché la scelta di riesaminare le sole offerte tecniche non era immediatamente lesiva. Il quarto ricorso è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte inammissibile, contenendo contestazioni tardive o osservazioni critiche sulle operazioni peritali.

Quanto all’impugnazione cumulativa, il Collegio ha escluso l’inammissibilità: pur nella tensione tra il comma 7 e il comma 13 dell’art. 120 c.p.a., la formulazione di censure differenziate per i vari lotti in sede di motivi aggiunti va eccezionalmente consentita per non comprimere il diritto di difesa.

Nel merito, è stato respinto il motivo sulla illegittimità della riedizione parziale, richiamando l’orientamento prevalente (Cons. St., ad. plen., n. 30 del 2012). Privo di pregio anche il motivo sul mancato impiego del metodo del confronto a coppie: il disciplinare e il capitolato prevedevano per le caratteristiche intangibili il criterio della media dei coefficienti, e tale scelta non è stata tempestivamente contestata.

Assorbenti si sono rivelati i vizi sulle valutazioni tecniche. La verificazione ha accertato l’inattendibilità delle misurazioni eseguite in sede di gara per modalità inadeguate, e i nuovi dati hanno smentito i notevoli divari di punteggio attribuiti per lo scarico delle pressioni di contatto. Il Collegio ha inoltre rilevato numerosi giudizi manifestamente incongui, frutto di travisamento o insufficientemente motivati, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, all’informatizzazione, al telo di copertura, alla praticità d’uso e all’ingombro dell’unità motore, per il quale i punteggi non sono stati attribuiti in base al volume come prescritto dal capitolato.

Accolta dunque l’impugnativa, con annullamento degli atti gravati. In virtù dell’effetto conformativo, le offerte tecniche dovranno essere rivalutate da una nuova commissione, composta da membri con specifiche competenze nella materia, utilizzando i dati misurati dal Verificatore per i lotti indicati e procedendo a nuova rilevazione per il sub-lotto n. 9A. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e compensate verso le controinteressate; gli oneri della verificazione, liquidati tenendo conto dell’eccezionale complessità, gravano sulla Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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