Divieto di partecipazione a procedure concorsuali per il Segretario generale del CSM (Cons. Stato n. 9550 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 41 della legge n. 195 del 1958, che vieta ai magistrati addetti alla segreteria del CSM di partecipare ai concorsi o agli scrutini, non è stato abrogato né espressamente, né tacitamente, né per rinnovazione della materia a seguito delle leggi che hanno soppresso la progressione in carriera per concorsi e scrutini. Il termine “concorsi” va interpretato in senso evolutivo e ricomprende ogni procedura selettiva comparativa volta a individuare il candidato più idoneo, comprese le procedure di conferimento degli incarichi direttivi, qualificate dalla legge come concorsuali per soli titoli. Il divieto si estende, sul piano soggettivo, anche al Segretario generale del CSM, che dirige la segreteria e coordina i magistrati addetti. La ratio della norma è impedire interferenze, anche solo potenziali, tra chi istruisce o collabora con l’organo valutativo e chi è sottoposto alla selezione. Non sussiste contrasto con gli artt. 3, 97, 101 e 107 Cost., perché la preclusione tutela l’imparzialità amministrativa senza comprimere irragionevolmente le aspettative di carriera.

Il Fatto

Il CSM, con delibera del 20 settembre 2023, previo concerto con il Ministro della Giustizia, conferiva a un magistrato le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, nominandolo Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione all’esito di una procedura comparativa. Il candidato prescelto, al momento della domanda e della nomina, ricopriva l’incarico di Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura.

Un altro candidato impugnava la delibera davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 5358 del 2024 la annullava, ritenendo applicabile l’art. 41 della legge n. 195 del 1958 e quindi carente la legittimazione del nominato. Il magistrato proponeva appello principale; il Ministero della Giustizia e il CSM appello incidentale. In via cautelare la Sezione sospendeva l’esecutività della sentenza per assicurare continuità all’attività direttiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi gli appelli e conferma la statuizione di primo grado. Il nodo è la persistente vigenza dell’art. 41 della legge n. 195 del 1958 e la sua portata applicativa. Secondo gli appellanti il divieto riguarderebbe solo i concorsi e gli scrutini per le promozioni vigenti nel 1958, soppressi dalle leggi di riforma.

La Sezione ritiene corretta l’interpretazione evolutiva del dato testuale. Il termine “concorsi” è separato da “scrutini” con la congiunzione “o” e conserva autonomo significato, senza rinvio fisso alle sole procedure disciplinate dal R.D. n. 12 del 1941. La disposizione, quindi, abbraccia ogni selezione comparativa. Il conferimento di incarichi direttivi è espressamente qualificato come procedura concorsuale per soli titoli dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 160 del 2006, perciò rientra nel perimetro della norma senza interpretazione analogica in malam partem.

L’argomento teleologico conforta la conclusione. La ratio è evitare che tra chi esamina e chi è esaminato sussistano vincoli idonei a turbare la serenità del giudizio. Il Segretario generale dirige la segreteria e coordina i magistrati addetti; ha persino sottoscritto l’atto di interpello della procedura. L’estensione soggettiva al Segretario è coerente con l’art. 7 della legge n. 195 del 1958 e con il regolamento interno.

Quanto all’abrogazione, il Collegio applica l’art. 15 delle Preleggi ed esclude sia l’incompatibilità assoluta sia la rinnovazione della materia: le leggi di riforma regolano la progressione in carriera, non l’organizzazione del CSM. La legge n. 71 del 2022, nel modificare l’art. 7, ha mantenuto il ricollocamento mediante trasferimento d’ufficio e non ha eliminato l’art. 41, confermandone la vigenza. La sospensione disposta dall’art. 2 della legge n. 1 del 1963 operava solo per le procedure ivi previste e ha esaurito i suoi effetti.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata e, in parte, irrilevante, perché la partecipazione è avvenuta durante lo svolgimento dell’incarico. Nessuna prassi consiliare contraria può consolidare un’interpretazione contra legem. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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