Basta il titolo esecutivo del giudice del lavoro per l’ottemperanza al TAR (TAR Marche n. 958 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il TAR assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con condanna alle spese del giudizio di ottemperanza in favore del creditore.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.

La sentenza è stata notificata e non impugnata. La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale e la nomina del Commissario ad acta in caso di inadempimento. Il Ministero si costituisce con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché la domanda di ottemperanza è ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il TAR rileva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. L’ausiliario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche per il tramite di un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in dispositivo in euro 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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