Obbligo vaccinale e sospensione del militare anche in costanza di malattia (TAR Marche n. 305 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale e la correlata sospensione per il suo inadempimento si applicano a tutti i lavoratori appartenenti alle classi individuate dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, anche quando gli stessi fruiscano di congedo ordinario o straordinario, compreso il congedo per malattia. La legge individua quale unica causa di esonero dall’obbligo la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione. In applicazione del principio di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa giustifica la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento, compreso l’assegno alimentare, poiché il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Non costituiscono validi tertia comparationis le ipotesi di sospensione cautelare disposta in conseguenza di procedimento penale o disciplinare, aventi carattere provvisorio e non sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, impugna il rigetto del ricorso gerarchico con cui contestava il provvedimento di sospensione adottato il 18 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, con effetto immediato e fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque per un massimo di sei mesi. La sospensione decorreva dal 15 dicembre 2021.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per essere stato adottato durante la malattia, la necessità di attendere gli esiti di accertamenti clinici prima di decidere sulla vaccinazione, l’impossibilità della prestazione per assenza di un vaccino idoneo alla prevenzione dell’infezione e la disparità di trattamento rispetto ai militari sospesi per motivi disciplinari o penali, oltre alla mancata corresponsione dell’assegno alimentare. L’Amministrazione si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo vaccinale e la sospensione operano per tutti i lavoratori delle classi individuate dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, ancorché fruiscano di congedi ordinari o straordinari. In materia di congedo per malattia il TAR richiama, tra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 284 del 2024, TAR Liguria, Sez. I, n. 856 del 2023 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 1114 del 2022.
La ragione è sistemica: la legge precisa che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e individua quale unica causa di esonero la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione, richiamando l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021. Lo stato di malattia non integra dunque una causa di esonero, né rende illegittima la sospensione già disposta.
Quanto alla mancata corresponsione dell’assegno alimentare, il TAR richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023 e la Corte costituzionale n. 188 del 2024: in applicazione del principio di corrispettività, l’assenza della prestazione rende non contrastante con i parametri invocati la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso. La non erogazione dell’assegno si giustifica considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
Il motivo sull’impossibilità della prestazione è disatteso perché la legge fa riferimento ai vaccini distribuiti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ampiamente reperibili. La censura sulla disparità di trattamento è priva di fondamento: le ipotesi di sospensione a seguito di procedimento penale o disciplinare, disciplinate dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dall’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, costituiscono misure provvisorie e cautelari, non comparabili con la scelta unilaterale del lavoratore di sottrarsi alle condizioni di sicurezza della prestazione.
Infine, il TAR esclude che il codice dell’ordinamento militare possa fungere da parametro di legittimità del D.L. n. 44/2021, trattandosi di norma pari ordinata, inidonea a provocare l’illegittimità dell’obbligo e dei conseguenti provvedimenti applicativi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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