Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 955 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza senza che l’amministrazione abbia provveduto, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è procedibile. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e assegna un termine per l’adempimento. In caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, con funzione acceleratoria dell’esecuzione. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non emergono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del commissario appare sufficiente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte al procuratore antistatario. La sentenza, notificata all’amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione della cancelleria.

La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione dilatoria risulta quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine e l’assenza di difese sostanziali sorreggono l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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