Concorso ricercatore: sindacato del giudice amministrativo e discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Toscana n. 960 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione di concorso per la chiamata di un ricercatore universitario su titoli, curriculum e pubblicazioni scientifiche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, dell’illogicità, dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà. La Commissione può avvalersi dell’Impact Factor quale indicatore oggettivo di qualità, purché i criteri di valutazione siano predeterminati nel verbale preliminare in conformità ai parametri normativi. Le censure che contestano singole voci di punteggio sono inammissibili per difetto di interesse quando il loro eventuale accoglimento non supera la prova di resistenza, non essendo idonee a colmare il distacco tra le posizioni in graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica di un ateneo, partecipava alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel settore scientifico-disciplinare BIO/09, indetta ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, nella formulazione anteriore alla novella del 2022. All’esito delle valutazioni si classificava seconda, con un punteggio inferiore di oltre sette punti rispetto alla vincitrice.
La candidata non vincitrice impugnava quindi gli atti della procedura — il decreto rettorale di approvazione, i verbali della Commissione, il provvedimento di chiamata — deducendo l’illegittima attribuzione di punteggi alla controinteressata e la sottovalutazione dei propri titoli. La controinteressata proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale. Sul primo motivo, relativo ai titoli e al curriculum, il Tribunale ritiene infondata la censura sulla valorizzazione delle partecipazioni a gruppi di ricerca. Dal curriculum della controinteressata emergono elementi chiari, certi e univoci che i progetti valorizzati sono stati svolti nell’ambito di gruppi di ricerca coordinati da responsabili scientifici. La Commissione non ha equiparato progetti e gruppi, ma si è attenuta al proprio verbale preliminare.
Quanto al titolo di Doctor Europaeus, il Collegio esclude che esso potesse ricevere un punteggio aggiuntivo: il verbale preliminare valorizzava la pertinenza della tesi al settore concorsuale, e il riconoscimento di quel titolo dipende dal recepimento nei regolamenti dei singoli atenei, con possibili disparità di trattamento. Parimenti corretta è la qualificazione come congresso nazionale del convegno della società italiana di fisiologia, membro di federazioni europee e internazionali.
Sui sub-criteri dei comitati editoriali e delle altre attività, il Tribunale ravvisa anzitutto un’errata lettura del criterio da parte della ricorrente e, in ogni caso, l’inammissibilità per difetto d’interesse: la diversa attribuzione non avrebbe inciso sul punteggio complessivo della voce, già saturato al massimo da entrambe le candidate. Sulla valutazione della produzione scientifica complessiva, le doglianze impingono nel merito di valutazioni tecnico-discrezionali prive di palesi incongruenze.
Il secondo motivo, sull’attività didattica, è parimenti respinto: il sub-criterio non distingue tra didattica frontale ed esercitazioni; la pertinenza dell’insegnamento di Endocrinologia al SSD BIO/09 risulta dal piano di studi; e le contestazioni sui decimali di punto non superano il distacco in graduatoria. Il terzo motivo, sull’uso dell’Impact Factor, è infondato: i criteri del verbale preliminare ricalcano l’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, che consente alle commissioni di avvalersi di indicatori oggettivi, e le doglianze sulle singole pubblicazioni sono inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza.
Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.