Esclusione plurimotivata e onere di impugnare ogni autonoma ragione (Cons. Stato n. 9612 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento di esclusione plurimotivato, fondato su distinte e autonome ragioni escludenti, l’operatore economico che non impugni specificamente una di esse non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso. L’accoglimento della censura relativa a una sola ragione escludente non determina l’annullamento dell’atto, poiché la ragione non contestata è idonea a sorreggerlo autonomamente. La contestazione della sola violazione fiscale non implica censura della distinta fattispecie di presentazione di documento non veritiero, integrata ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, quando quest’ultima si fondi su un fatto materiale diverso e non richiamato nel ricorso. La dedotta violazione dell’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 non equivale a censura del precedente comma 5, che disciplina plurime e distinte fattispecie escludenti.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura di evidenza pubblica indetta da una centrale di committenza per conto di un ente pubblico, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di recapito e corriere, lotto 3. All’esito della gara la società appellante risultava aggiudicataria.
In seguito ai controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante escludeva la società con un provvedimento plurimotivato. L’operatore impugnava l’esclusione, l’aggiudicazione medio tempore disposta a favore di altro concorrente, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso quanto all’esclusione, all’aggiudicazione e alla segnalazione, e lo respingeva quanto all’escussione della garanzia. Proposto appello, la società non impugnava il capo relativo all’escussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum al solo capo di inammissibilità, poiché la parte non ha impugnato il rigetto dell’atto di escussione della garanzia provvisoria. L’appello è dichiarato infondato.
Il provvedimento di esclusione si fonda su due ragioni autonome. La prima consiste nella violazione delle leggi fiscali ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. La seconda deriva dalla presentazione di un documento non veritiero, integrante la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, per aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato rileva che nel ricorso introduttivo non è espressamente censurata la seconda causa escludente. La tesi dell’appellante — secondo cui, caduta l’irregolarità fiscale, verrebbe meno il presupposto della seconda ragione — non è condivisibile. La fattispecie del documento non veritiero si basa su una circostanza specifica: la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riportava il riferimento a una cartella di pagamento diversa da quella risultante negli archivi dell’Agenzia delle entrate. Quel documento era stato prodotto per dimostrare la regolarità fiscale, ma indicava un numero di cartella differente.
Dette circostanze di fatto non sono contestate. Il ricorso, nel censurare l’irregolarità fiscale, non ha affrontato il tema della non veridicità del documento. Pertanto, anche ritenendo fondata la censura sull’irregolarità fiscale, essa non consente di superare la diversa ragione escludente basata sul documento non veritiero, che continua a sorreggere l’atto.
Il Collegio esclude inoltre che la dedotta violazione dell’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 comprenda la censura del comma 5. La norma disciplina la portata escludente dei motivi in qualunque momento della procedura e richiama il comma 5 solo per applicare tale regola. Una censura relativa alla lett. c-bis sarebbe comunque genericamente dedotta e quindi inammissibile. L’appello è respinto, con condanna alle spese e compensazione per l’ente pubblico.
Nota della Redazione
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