Autotutela e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9609 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., quando la modificazione della situazione di fatto o di diritto renda inutile l’eventuale sentenza di accoglimento. Non ricorre la cessazione della materia del contendere se dal provvedimento di ritiro non emerge, neppure implicitamente, il riconoscimento della fondatezza delle censure del ricorrente. In tale ipotesi difetta il presupposto della soccombenza virtuale e la condanna alle spese di primo grado va riformata, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Il Fatto
Il Comune, proprietario di un centro sportivo comunale, aveva affidato in concessione la gestione dell’impianto a un’associazione, già concessionaria uscente. Alla scadenza naturale la concessione veniva prorogata più volte, nelle more dell’individuazione di un nuovo gestore. Esperita un’indagine di mercato, il Comune riteneva di non poter procedere tramite procedura negoziata e individuava una nuova modalità di affidamento.
Con una determinazione del luglio 2022 l’Ente chiedeva a un operatore economico la presentazione di una migliore offerta, sul presupposto di aver svolto una informale indagine di mercato. L’associazione ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Lombardia. Nel corso del giudizio il Comune adottava una successiva determinazione con cui non dava seguito alla richiesta di offerta, ritenendo il procedimento originariamente ipotizzato non più idoneo a consentire, con ragionevole immediatezza, la riapertura e la gestione del centro sportivo. Il TAR dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava il Comune alle spese per soccombenza virtuale. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nel motivo relativo all’autotutela il punto centrale del gravame. La sentenza di primo grado aveva ravvisato la cessazione della materia del contendere sul rilievo che il Comune avesse annullato in autotutela i provvedimenti impugnati per ragioni almeno in parte coincidenti con quelle dedotte dalla ricorrente, ritenendo così soddisfatta la pretesa e facendo conseguire da ciò la condanna alle spese.
Il Consiglio di Stato ritiene la statuizione non condivisibile. Dalla motivazione della determinazione di ritiro non emerge in alcun modo, neppure implicitamente, che il Comune abbia riconosciuto la fondatezza delle censure articolate in primo grado, incentrate essenzialmente sulla violazione dei principi dell’evidenza pubblica. L’atto di autotutela si fonda, invece, su una valutazione di non più attuale utilità del procedimento ipotizzato rispetto alle esigenze di riapertura e fruizione dell’impianto.
Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la Corte afferma che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la modificazione della situazione di fatto o di diritto comporta, per il ricorrente, l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento, in particolare in seguito all’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato. Nel caso concreto ricorre dunque l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., e non la cessazione della materia del contendere.
Da tale qualificazione discende il venir meno del presupposto della soccombenza virtuale. Poiché il Comune non ha annullato la procedura in accoglimento dei motivi del ricorrente, la condanna alle spese di primo grado, liquidate in favore dell’associazione, non può essere mantenuta. Assorbite le ulteriori censure, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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