Quote latte, vizi dell’atto presupposto inoppugnabili contro l’intimazione (Cons. Stato n. 2102 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto del provvedimento amministrativo con il diritto eurounitario integra un vizio di violazione di legge che ne determina la annullabilità, non la nullità. Ne consegue che il vizio dell’atto presupposto, non tempestivamente impugnato, non è più contestabile oltre il termine di decadenza né può essere fatto valere in via derivata contro gli atti esecutivi a valle. Anche la perenzione del ricorso avverso l’accertamento, pur non acquisendo valore di giudicato, importa la sopravvenuta inoppugnabilità e definitività dell’atto di accertamento del credito. L’intimazione di pagamento che porti a esecuzione annualità distinte è atto a effetti scindibili: l’illegittimità che investe una sola annualità impone una pronuncia di annullamento parziale, non integrale. Il ruolo è mero documento contabile e l’eventuale duplicazione non costituisce vizio di legittimità.
Il Fatto
Una società agricola riceve due intimazioni di pagamento per il prelievo supplementare «quote latte» relativo alle campagne 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000 e 2000/2001, oltre a un pignoramento presso terzi. Propone ricorso al TAR Emilia Romagna, sede staccata di Parma, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
Il primo giudice dichiara il difetto di giurisdizione sul pignoramento, l’improcedibilità della domanda relativa alla prima intimazione, annullata in autotutela dalla Pubblica amministrazione, e accoglie il ricorso quanto alla seconda intimazione per il contrasto del metodo di compensazione nazionale con la normativa unionale, rigettando la domanda risarcitoria. L’Agenzia appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via prioritaria l’appello. Quale che sia il vizio che inficia il provvedimento presupposto, anche la violazione del diritto UE si risolve in un motivo di annullabilità, non di nullità. Il provvedimento non impugnato nei termini diviene inoppugnabile e il vizio non è più deducibile impugnando gli atti a valle. La perenzione dei ricorsi avverso le imputazioni di prelievo, pur non integrando giudicato, consolidala comunque la definitività degli accertamenti.
Quanto alla seconda censura, la Corte ritiene erronea la declaratoria di annullamento integrale. L’intimazione è atto oggettivamente complesso, con addebiti separatamente indicati per ciascun anno; l’illegittimità che investe la sola annualità 2000/2001, già annullata con precedente sentenza della Sezione, impone di modulare gli effetti demolitori limitandoli alle annualità viziate. Irrilevante è l’unicità del ruolo, atto collettivo a effetti soggettivamente e oggettivamente scindibili.
Passando ai motivi riproposti, la Sezione conferma l’orientamento secondo cui l’intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Ogni questione sulla prescrizione del credito, maturata prima della cartella presupposta, andava fatta valere avverso quest’ultima; nel caso concreto, peraltro, i giudizi promossi dal produttore hanno interrotto il termine decennale e lo hanno sospeso sino alla definizione, sicché il credito non è prescritto. Resta fermo il termine ordinario decennale, non quello quadriennale del Reg. CE 2988/95.
Le censure sulla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sono infondate: i termini ivi previsti valgono per le imposte dirette e l’IVA, mentre il credito per prelievo non ha natura tributaria. Infondate anche le doglianze su duplicazione del ruolo, motivazione per relationem degli interessi e pretesa inesistenza della notifica a mezzo PEC: quest’ultima è al più nulla, sanata dal raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ., avendo la società conosciuto e impugnato gli atti nei termini.
In parziale riforma, il ricorso di primo grado è dichiarato in parte inammissibile quanto alle annualità 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000 e in parte accolto; l’intimazione è annullata solo per l’annualità 2000/2001. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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