Decadenza da incentivi biogas per impianto non completato alla data dichiarata (Cons. Stato n. 9630 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso agli incentivi, la data di entrata in esercizio di un impianto a biogas coincide con il primo parallelo alla rete successivo al completamento dei digestori, al loro riempimento con digestato e alla prima produzione di biogas. Non può considerarsi in esercizio l’impianto che operi con impianti solo parzialmente completati o con digestori parzialmente riempiti. Il verbale di allaccio del gestore di rete non prova il completamento dell’impianto di produzione, essendo circoscritto alla verifica dell’impianto di rete. Grava sul soggetto responsabile, anche per vicinanza alla prova, l’onere di dimostrare il completamento alla data dichiarata. Respinto il motivo assorbente, le ulteriori censure sul provvedimento di decadenza restano assorbite per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società agricola titolare di un impianto termoelettrico a biogas, munito di qualifica IAFR, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui il Gestore dei servizi energetici ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti, la restituzione degli incentivi percepiti per un importo residuo di € 8.589.223,75, la risoluzione del contratto e l’annullamento di tre istanze relative agli interventi sull’impianto.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello. In via cautelare la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza e dei provvedimenti impugnati per mantenere integra la res nelle more della definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di entrata in esercizio fissata dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.M. 6 luglio 2012: la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico. Le Procedure applicative del GSE precisano che per un impianto a biogas la data coincide con il primo parallelo successivo al completamento dei digestori, al riempimento e alla prima produzione di biogas, escludendo gli impianti solo parzialmente completati.

L’appellante sosteneva che il verbale di allaccio di Enel Distribuzione del 27 marzo 2013 provasse l’entrata in esercizio. La tesi è infondata: quel verbale riguarda il solo impianto di rete, ai sensi dell’art. 16 del T.I.C.A., e non implica alcun controllo sulla completezza dell’impianto di produzione a monte. Il silenzio della sentenza sul documento si spiega con il fatto che i motivi del ricorso di primo grado non lo menzionavano.

Quanto alla produzione di energia nel marzo 2013, la Sezione rileva che il GSE l’ha valorizzata per rimarcarne l’esiguità e la discontinuità rispetto ai mesi successivi. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7614 del 2024, il Collegio conferma la centralità dell’effettiva capacità dell’impianto di generare energia. La consegna di materiale da terzi nel marzo 2013 è argomento nuovo e comunque inidoneo. Il DDT del 18 aprile 2013 non è posto a fondamento della decisione, che si regge piuttosto sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto responsabile circa l’installazione del kit biogas entro il 27 marzo 2013.

Respinto il motivo sull’incompletezza dell’impianto — idoneo da solo a sorreggere la decadenza — la Sezione dichiara assorbite le censure sulla mancata trasmissione delle comunicazioni alla Provincia e sul sistema di movimentazione delle matrici, per difetto di interesse. Infondato anche il motivo sull’affidamento, non essendo dimostrata la presenza del kit. Il motivo sulla gravità della violazione ripete argomenti già superati. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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