Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Lombardia n. 291 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenza di condanna del giudice ordinario, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la rituale notificazione, l’amministrazione è tenuta ad adempiere entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento delle somme dovute, assegnando all’amministrazione un nuovo termine. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’inerzia del resistente, che non contesti l’an e il quantum del credito, consolida l’accertamento dell’obbligo di pagamento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza n. 3504/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.10.2023, aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’importo di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21.
Notificata la sentenza in via telematica al Ministero, decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’amministrazione effettuasse alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sul dato dell’inerzia amministrativa rispetto a un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo. Il Tribunale ha verificato in via prioritaria il passaggio in giudicato della sentenza e la sua rituale notificazione, quali presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Accertato ciò, il giudice ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno confermato l’assenza di versamenti, anche parziali.
Sul piano difensivo, il Ministero si era costituito con memoria di stile, senza formulare alcuna deduzione né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Tale condotta processuale ha comportato che il credito non risultasse contestato nell’an e nel quantum, rendendo incontroverso l’obbligo di pagamento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolta l’istanza di ottemperanza, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero. Al resistente è stato assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dicharatisi antistatari.
Nota della Redazione
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