Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca della variazione catastale (TAR Campania n. 596 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e al carattere paritario o autoritativo del rapporto, non ai vizi dedotti né al tipo di pronuncia richiesta. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, pur avendo formalmente ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo, verte in via principale sull’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto di proprietà di un suolo, rivendicato dal privato in contrapposizione al diritto dominicale dell’ente pubblico. L’ordine comunale di revoca della variazione di intestazione catastale, fondato sul presupposto dell’occupazione sine titulo di suolo ritenuto pubblico, non costituisce espressione di potestà autoritativa, ma esercizio delle facoltà connesse al diritto dominicale. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la riassunzione della causa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività di bar ristorante, deduceva di essere subentrata nella titolarità e nel possesso di una porzione di suolo su cui insiste la sala del locale, in forza di una delibera di Giunta Comunale che ne aveva disposto la sdemanializzazione e l’alienazione alla propria dante causa. A mezzo di tecnico incaricato aveva quindi provveduto all’accatastamento dell’unità immobiliare, con variazione di intestazione della particella.
Con successiva nota il Comune, ritenuta la proprietà pubblica del suolo e l’occupazione abusiva, le ordinava, unitamente al tecnico, di revocare la variazione catastale e di procedere a nuova variazione per la corretta intestazione della particella all’ente. La ricorrente impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo, contestando il presupposto dell’appartenenza del bene al patrimonio pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto il thema decidendum all’ordine contenuto nella nota comunale. In via pregiudiziale e assorbente ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
Pur avendo il gravame formalmente ad oggetto l’annullamento della nota, il petitum sostanziale — unico parametro rilevante per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione — verte in via principale sull’accertamento del diritto di proprietà della porzione di particella su cui insiste la sala del ristorante, rivendicata da entrambe le parti.
Il Collegio ha osservato che lo stesso ordine impugnato, basato sul presupposto dell’occupazione sine titulo del suolo pubblico, non costituisce espressione di potestà autoritativa, ma esercizio delle facoltà connesse al diritto dominicale che l’ente, ritenendosi proprietario, valuta come leso dalla variazione catastale operata dalla ricorrente. Il rapporto tra privato e amministrazione si atteggia quindi in termini paritari.
Richiamando l’indirizzo della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 26906 del 23.12.2016; Sez. Un. n. 25316 del 12.12.2016; Sez. Un. n. 4127 del 15.03.2012), il Tribunale ha ribadito che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte le controversie che abbiano ad oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione del diritto di proprietà dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà di altro ente pubblico, quale che sia la formulazione delle domande e a prescindere dai vizi degli atti.
In senso conforme il Collegio ha richiamato anche Cass. civ. Sez. VI n. 8030 del 28.03.2017 e TAR Campania Salerno Sez. II n. 244 del 28.01.2013. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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