Controllo giudiziario e interdittiva: effetti solo per le gare future (Cons. Stato n. 9658 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 sospende in via temporanea gli effetti dell’interdittiva antimafia, ma non elimina quelli già prodotti nei rapporti in corso. Essa abilita l’operatore economico a partecipare alle gare indette successivamente all’adozione della misura, non a quelle in corso, rispetto alle quali si è già verificata l’interruzione del possesso dei requisiti di partecipazione. L’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che riconosce efficacia retroattiva all’ammissione, è norma innovativa e non ricognitiva, inapplicabile ai rapporti retti dal precedente codice. Il rinvio a giudizio degli apicali per reati gravi integra il grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, e il giudizio di inaffidabilità si trasmette all’operatore economico per contagio. La verifica dei requisiti si colloca nel momento tipizzato dell’aggiudicazione definitiva non ancora efficace, senza onere di verifica preventiva in capo alla stazione appaltante.
Il Fatto
Una società, mandataria di un raggruppamento temporaneo con due mandanti, risultava prima classificata in una gara indetta da una centrale di committenza per i servizi di pulizia di alcuni uffici provinciali in Puglia. In corso di gara interveniva a suo carico un’interdittiva antimafia, seguita dall’esclusione; la stazione appaltante escludeva anche le mandanti, per la perdita della fascia di classificazione ex DM n. 274 del 1997 da parte di una e per il rinvio a giudizio dei rispettivi gestori per associazione a delinquere di stampo mafioso, turbativa d’asta e corruzione. Veniva disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Il raggruppamento appellava deducendo l’efficacia ripristinatoria del controllo giudiziario, l’insussistenza del contagio e della perdita dei requisiti, la tardività dell’esclusione rispetto all’aggiudicazione e l’illegittimità dell’escussione della garanzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra controllo giudiziario e interdittiva. Richiamando la sentenza della Sezione n. 8481 del 22 settembre 2023, ribadisce che la misura sospende gli effetti dell’interdittiva solo per il futuro: gli effetti già prodotti nell’ambito della procedura di gara si esauriscono definitivamente e non ammettono un ritorno indietro. La legge n. 55 del 2019, nel richiamare l’art. 34-bis nell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, non ha attribuito valenza retroattiva all’ammissione.
La Corte esclude poi che l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 possa operare nel caso concreto: si tratta di norma innovativa, come dimostra la diversa formulazione letterale, e non ricognitiva di un principio già vigente. Il principio tempus regit actum impone quindi l’applicazione dell’orientamento maturato sotto il vecchio codice.
Sul grave illecito professionale, il Collegio richiama l’elaborazione consolidata: l’art. 80, comma 5, lett. c) opera come norma di chiusura, idonea a ricomprendere ogni violazione che renda dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche in assenza di condanna definitiva. Il rinvio a giudizio è elemento valutabile, purché riferito ai soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, e riguardi condotte tenute nell’esercizio dell’attività professionale. In base alla teoria del contagio, l’inaffidabilità degli amministratori si trasmette alle società che essi governano, anche se non direttamente coinvolte nei fatti. La nomina di un amministratore giudiziario non vale quale self cleaning, trattandosi di decisione eteronoma del giudice.
Quanto alla fascia di classificazione, il Collegio conferma che costituisce requisito di capacità economico-finanziaria da possedere per tutta la durata della procedura, secondo il principio di continuità. La mancata produzione dei dati contabili successivi al 2021 ha lasciato priva di prova contraria la presunzione di perdita del requisito.
Sull’asserita tardività dell’esclusione, la Corte individua nell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 il momento tipizzato di verifica, coincidente con l’aggiudicazione definitiva non ancora efficace, escludendo qualsiasi onere di verifica preventiva. Infine, l’incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica e oggettiva dell’esclusione dell’aggiudicatario, insensibile a valutazioni sulla imputabilità soggettiva. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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