Rinuncia all’appello e sopravvenuta carenza di interesse per nuova variante urbanistica (Cons. Stato n. 9657 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata dall’appellante a seguito di un mutamento dell’assetto urbanistico che incide sull’oggetto del giudizio, determina l’improcedibilità dell’appello. La rinuncia agli effetti della pronuncia di primo grado per il venir meno dell’interesse sostanziale preclude l’esame nel merito dei motivi dedotti. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dispone la compensazione delle spese in ragione della sopravvenienza.

Il Fatto

Una società proprietaria di un terreno in un comune umbro presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria per l’ampliamento di una struttura ricettiva realizzato in assenza di titolo. Il Comune rigettava l’istanza, rilevando il difetto del requisito di doppia conformità previsto dalla normativa urbanistica regionale, e ingiungeva la demolizione e la rimessione in pristino.

La società impugnava dinanzi al TAR Umbria il diniego e la conseguente ordinanza, articolando motivi aggiunti. Il Tribunale respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello la società, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di secondo grado l’appellante depositava memoria con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ragione addotta era l’intervenuta approvazione della variante al PRG con delibera consiliare, che aveva ridefinito l’assetto urbanistico dell’area oggetto della controversia.

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ne ha tratto le conseguenze processuali. Poiché l’interesse sostanziale a ottenere una pronuncia sul diniego di sanatoria e sull’ordine di demolizione era venuto meno per effetto del mutamento della disciplina urbanistica, è venuta meno anche la possibilità di esaminare nel merito i motivi di appello.

La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso, richiamato insieme agli artt. 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm. La Corte ha quindi dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, coerentemente con la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità, non imputabile a una soccombenza nel merito. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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