Concessioni demaniali marittime: proroga tecnica e disapplicazione della proroga ex lege (TAR Lazio n. 341 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033: l’art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018 e le successive norme di proroga contrastano con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che ha in precedenza apposto il timbro di estensione al 2033 può legittimamente ricondurre l’efficacia del titolo al termine conforme al diritto europeo, senza che ciò integri revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. La proroga tecnica è ammessa solo se la procedura selettiva è già indetta o deliberata in tempi brevissimi. La procedura ricognitiva delle istanze di proroga ex lege non equivale a selezione imparziale e trasparente.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo rilasciata dal Comune di Terracina. Nel 2020 il Comune, con deliberazione di Giunta n. 62, aveva dato atto dell’estensione ex lege della durata al 2033 e, con successiva determinazione, aveva apposto sul titolo la dicitura di validità fino a quella data.

Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, il Comune ha ritenuto superato quel precedente indirizzo, ha revocato la delibera del 2020 e, con la deliberazione n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023, disponendo poi una proroga tecnica fino al 31.12.2024. Il concessionario ha impugnato questi atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittima revoca e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando i numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024, Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025 e TAR Lazio, Latina, Sez. II, n. 768 del 2024.

Il primo motivo è infondato. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Le norme nazionali che prevedono la proroga automatica fino al 2033 non possono essere applicate né dai giudici né dall’amministrazione. Anche l’art. 3, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022 e l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027, sono stati disapplicati dalla giurisprudenza richiamata.

La tesi del ricorrente secondo cui la procedura del 2020 avrebbe natura selettiva non convince. Le istanze miravano proprio a ottenere la proroga legale automatica, e il Comune l’ha accordata. L’avviso pubblicato per venti giorni si limitava a consentire ai terzi di presentare osservazioni, senza alcun avvertimento sulla possibilità di presentare istanze concorrenti: manca la pubblicità adeguata e il confronto competitivo richiesti dalla direttiva. La procedura ricognitiva non soddisfa quindi i presupposti per mantenere l’efficacia del titolo.

Ne consegue l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022 e della doglianza sull’omessa applicazione della proroga al 2025: quelle disposizioni riguardano il concessionario che ha ottenuto il rinnovo mediante gara, ipotesi estranea alla fattispecie. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, il Collegio esclude che si tratti di revoca: il Comune ha dato doverosa applicazione del diritto europeo, riconducendo l’efficacia temporale degli atti a una durata compatibile con i principi di concorrenza. Non erano perciò necessari né la comunicazione di avvio né l’indennizzo.

Il Collegio ribadisce infine che la proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo quando la gara è già indetta o l’amministrazione ha deliberato di indirla in tempi brevissimi, e auspica che il Comune pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, essendo stato abrogato il divieto di bandire le gare. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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