Esecuzione del giudicato e limiti temporali della condanna secondo il Commissario (Cons. Stato n. 9741 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo e il Commissario ad acta non possono integrare né restringere il comando giudiziale. È pertanto illegittimo il provvedimento attuativo che limiti le differenze retributive riconosciute applicando una prescrizione non prevista dalla sentenza ottemperanda. Resta invece estranea al giudizio di ottemperanza la ricostruzione della carriera per i periodi successivi alla domanda giudiziale, che consegue in via amministrativa e non può formare oggetto del giudizio del giudice del lavoro né dell’ottemperanza.

Il Fatto

Una docente, legata al Ministero dell’Istruzione da una successione di contratti a tempo determinato, otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una sentenza che le riconosceva il trattamento stipendiale proprio del dipendente a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle relative differenze, calcolate sull’anzianità maturata dalla prima assunzione e cumulando i vari periodi lavorati.

Nominato il Commissario ad acta, questi adottava un decreto di progressione di carriera e un decreto di liquidazione. La docente ne contestava il contenuto, assumendo che i crediti fossero stati limitati applicando la prescrizione quinquennale e arrestando la ricostruzione al 31 agosto 2011. Il TAR Campania respingeva il reclamo. Proponeva allora appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la sentenza ottemperanda e ne ricostruisce la portata. Il giudice del lavoro aveva dichiarato senza limitazioni temporali il diritto al trattamento stipendiale commisurato all’anzianità, condannando l’amministrazione alle differenze retributive con decorrenza dalla prima assunzione. Su questa base risulta in contrasto con il giudicato la limitazione contenuta nel decreto commissariale, che aveva riconosciuto il credito nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla iscrizione a ruolo del ricorso, e non dalla data di effettiva presa di servizio.

Il percorso argomentativo muove dal principio secondo cui in sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il comando contenuto nelle sentenze di altro plesso. L’attività si articola nella interpretazione del giudicato, nell’accertamento del comportamento tenuto dall’amministrazione e nella valutazione della sua conformità al comando. Applicando tale schema, la Corte ritiene che il Commissario abbia ecceduto il mandato, sovrapponendo al dictum una regola di decadenza del credito che la sentenza non recava.

Diversa è la sorte del secondo motivo. La limitazione della ricostruzione al 31 agosto 2011, secondo il Collegio, non comprime il diritto, ma riflette la situazione di fatto descritta nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, depositato il 30 settembre 2011. I decrementi successivi consegue in via amministrativa, non potendo essere oggetto né del giudizio del Tribunale né dell’ottemperanza. La censura è quindi infondata.

L’appello è accolto in parte. Il decreto commissariale è annullato nella sola parte in cui riconosce le differenze dalla iscrizione a ruolo anziché dalla presa di servizio. Il Ministero è ordinato a corrispondere le differenze, comprensive degli interessi legali dalla debenza al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non sussistono i presupposti per ulteriori incarichi al Commissario; la soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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