Trattamento di quiescenza ANAC: regolazione unilaterale in mancanza di accordo sindacale (Cons. Stato n. 2566 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di quiescenza del personale delle autorità amministrative indipendenti, qualora il mancato raggiungimento dell’accordo con le organizzazioni sindacali, protratto per un arco temporale significativo, determini un vuoto di regolamentazione pregiudizievole per la funzionalità dell’azione amministrativa, l’Autorità può provvedere in via provvisoria e unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione dell’intesa. Il principio, espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, costituisce attuazione diretta dell’art. 97 Cost. e integra un canone di ragionevolezza applicabile anche ai rapporti non contrattualizzati, non essendo tollerabile la permanenza di vuoti normativi. L’autonomia organizzativa dell’ANAC, cui l’art. 2, comma 28, legge n. 481/1995 e l’art. 52 quater d.l. n. 50/2017 demandano la definizione dello stato giuridico ed economico del personale secondo i criteri dell’AGCM, esclude qualsiasi obbligo di parificazione automatica alle percentuali previste per quest’ultima.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti dell’ANAC, già in servizio alla data del 7 aprile 2020 e destinatari del regime transitorio di quiescenza disciplinato dalla delibera n. 87 del 2020. Con la delibera n. 599 del 2024 l’Autorità ha ridefinito tale regime, prevedendo un diritto di opzione tra indennità di fine rapporto (IFR) e trattamento di fine rapporto (TFR) integrato da fondo di previdenza complementare, con una riduzione del 30 per cento dell’IFR e una compensazione per il periodo 2020-2024.

I lavoratori hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale, con la sentenza n. 11110/2025, ha respinto il ricorso. È proposto appello, con tre motivi principali, cui l’ANAC ha resistito spiegando appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla carenza di potere regolatorio in assenza dell’accordo sindacale prescritto dall’art. 57 del Regolamento sul personale. Il motivo è infondato. Richiamando l’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, il Consiglio di Stato ritiene che la regola ivi contenuta — regolazione provvisoria unilaterale in caso di mancata intesa — risponda a ordinari canoni di ragionevolezza e possa ricavarsi direttamente dall’art. 97 Cost., a prescindere dalla fonte normativa che la contiene.

Il principio opera anche per l’ANAC, titolare di un regime autonomo di regolamentazione. L’Autorità non è destinataria del d.lgs. n. 165/2001, ma ciò non impedisce di applicare le norme ricognitive di principi generali, la cui ratio è evitare pregiudizi all’azione amministrativa nel tempo necessario alle intese sindacali. Il Collegio esclude che possano tollerarsi vuoti di regolazione dei rapporti.

La legittimità del provvedimento presuppone la verifica dell’effettivo svolgimento delle interlocuzioni. La Corte ricostruisce un quadriennio di tavoli sindacali — dal 2019 fino ai confronti del 2024 — tutti conclusi senza intesa. La delibera n. 87/2020, invocata dagli appellanti, ha funzione limitata: determina in via provvisoria i criteri per gli accantonamenti, non costituisce fonte generale del trattamento di quiescenza. La regolazione unilaterale e provvisoria è quindi corretta.

Cadono anche le censure su istruttoria insufficiente e buona fede. L’apertura di molteplici tavoli dimostra la ricerca dell’intesa, non ostacolata da condotte ostruzionistiche. Quanto alla dedotta reformatio in peius rispetto all’AGCM, il Collegio esclude ogni obbligo di parificazione: l’art. 1 del Regolamento del personale impone di mutuare i soli criteri, salve le specifiche esigenze funzionali dell’Autorità. La compensazione del 30 per cento per il periodo 2020-2024 neutralizza le disparità.

Infine, il termine del 30 giugno 2025 per l’opzione è legittimo: l’ANAC ha trasmesso a ciascun dipendente il prospetto riepilogativo della posizione previdenziale, assicurando la scelta consapevole. L’appello principale è rigettato; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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