Offerta tecnica e arrotondamenti nel capitolato: irregolarità non invalidante (TAR Liguria n. 984 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’arrotondamento per difetto del numero di confezioni destinate a singoli laboratori non determina l’invalidità dell’offerta tecnica, quando il quantitativo complessivo offerto copra il fabbisogno regionale presunto e gli enti aderenti acquistino secondo le proprie reali necessità. Il requisito minimo dell’art. 1 del capitolato tecnico attiene alla sufficienza della fornitura rispetto al fabbisogno complessivo, mentre la specificazione per singolo presidio di cui all’art. 7 del capitolato risponde a mere esigenze di comodità organizzativa. Nei criteri valutativi di natura qualitativa, la commissione può legittimamente apprezzare la rilevanza clinica delle soluzioni interfacciabili offerte, non essendo vincolata a un criterio meramente numerico. È irrilevante, ai fini del punteggio per le librerie personalizzate, che il software sia classificato come prodotto di ricerca, se il capitolato non esige finalità diagnostiche. Il divieto di abuso del processo opera quando la censura si ponga in contrasto con il comportamento tenuto in gara dalla stessa ricorrente.
Il Fatto
La Regione Liguria indice una procedura aperta per la fornitura di attrezzature e materiale per laboratori di analisi, articolata in lotti. Per il lotto n. 4 l’amministrazione aggiudica alla società controinteressata. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione, deducendo l’insufficienza dei materiali di consumo offerti e gli errori nella valutazione delle caratteristiche tecniche, e chiede il subentro o il risarcimento per equivalente.
La controinteressata propone ricorso incidentale, sostenendo l’inammissibilità dell’offerta della ricorrente per carenza di materiali e difetto di marcatura CE-IVD di alcuni componenti. La ricorrente impugna con motivi aggiunti la relazione di riesame con cui la commissione, dopo istruttoria, ricalcola i punteggi confermando l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto la dedotta insufficienza dei consumabili. Richiamati gli artt. 1, 2 e 7 del capitolato tecnico, il Tribunale osserva che il requisito minimo concerne la copertura del fabbisogno regionale complessivo, quantificato nel numero di test annui obbligatori, mentre i quantitativi per singolo laboratorio sono indicati come presunti e funzionali all’organizzazione degli enti. Poiché l’aggiudicataria ha offerto un quantitativo totale adeguato, le minime mancanze per singolo presidio integrano una mera irregolarità, non una carenza sostanziale dell’offerta.
Il Tribunale richiama in proposito il precedente del Cons. St., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2168, che valorizza la finalità dell’arrotondamento e la natura tendenziale del fabbisogno. Osserva inoltre che gli enti acquistano secondo le proprie necessità, moltiplicando il prezzo unitario per i quantitativi dell’ordinativo, con la conseguenza che l’eventuale confezione aggiuntiva è acquistabile senza pregiudizio. Analogamente, il rischio di utilizzo parziale degli spot della piastra monouso attiene all’organizzazione del lavoro dei laboratori e non alla pianificazione di dettaglio richiesta al fornitore.
Quanto alla matrice per la ionizzazione, il collegio ritiene le confezioni sufficienti. La circostanza della stabilità di sette giorni dall’apertura non esclude il consumo integrale entro tale termine, né le istruzioni per l’uso smentiscono la prassi delle provette derivate. La censura sul punto è giudicata generica.
Sui punteggi, il Tribunale rileva che la commissione ha già recepito alcune doglianze, rideterminando i punteggi in senso più favorevole alla ricorrente. Per la caratteristica qualitativa relativa all’integrazione delle fonti analitiche, il carattere discrezionale del criterio consente di apprezzare la rilevanza clinica delle soluzioni: la vincitrice ha offerto quattro sistemi performanti, la ricorrente due. Il criterio on/off sullo stoccaggio a temperatura ambiente esclude l’attribuzione di punti, dovendosi conservare il prodotto a temperatura refrigerata. Sulla libreria personalizzata, è irrilevante la classificazione del software come prodotto di ricerca, poiché il capitolato non persegue finalità esclusivamente diagnostiche e analoga limitazione riguarda il software della ricorrente: la censura integra abuso del processo, con richiamo a Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10878.
Infine, il collegio ritiene superflua la verificazione sulle residue caratteristiche, poiché anche accogliendo le tesi attoree il distacco sull’offerta economica confermerebbe la prima posizione dell’aggiudicataria. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione parziale delle spese.
Nota della Redazione
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