Porto d’armi: illegittimo il diniego che non formula il giudizio prognostico (TAR Calabria n. 1791 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto di armi ex artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 postula un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente, diretto a escludere ex ante la possibilità di abuso. Non è sufficiente un approccio meramente retrospettivo che si limiti a riscontrare episodi risalenti a carico dell’istante, senza l’attività inferenziale sul valore sintomatico degli stessi. L’onere motivazionale si modula secondo la significatività dei fatti storici, ma l’episodio unico, isolato, risalente nel tempo e non connotato da gravità non integra il presupposto del diniego. Nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento: la nota integrativa postuma dell’amministrazione non sana il deficit motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui la Questura di Cosenza ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. A fondamento del diniego l’amministrazione poneva il riscontro di un deferimento all’Autorità giudiziaria minorile per alcuni episodi, oggetto di perdono giudiziale.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione: non sarebbe sufficiente il mero riferimento a episodi risalenti, occorrendo la dimostrazione della loro idoneità a fondare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Deduce inoltre l’omessa valutazione del successivo percorso di vita. Costituitosi il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura depositava una nota questorile con la quale si rappresentava un quadro assai più grave, comprensivo di controlli con soggetti segnalati e di un arresto in flagranza intervenuto dopo il deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice normativa degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773 del 1931 e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, che qualifica il possesso dell’arma come quid pluris concesso in deroga al generale divieto e richiede che l’amministrazione si cauteli mediante un giudizio prognostico ex ante idoneo a escludere l’abuso (Cons. St., sez. III, n. 175 del 2025; Cons. St., sez. III, n. 6565 del 2024).
Richiamando Cons. St., sez. III, n. 6614 del 2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 7176 del 2025, il Tribunale ribadisce che la valutazione è espressione di ampia discrezionalità, di natura cautelare e non sanzionatoria, e può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua.
Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento impugnato presenta un approccio meramente retrospettivo: manca l’attività inferenziale che costituisce il contenuto precipuo del giudizio prognostico e l’ubi consistam del potere riconosciuto all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La Questura si è limitata a riscontrare un episodio risalente, senza alcuna considerazione sul suo valore sintomatico.
Il Collegio riconosce che l’onere motivazionale si modula secondo la significatività dei fatti: fatti particolarmente significativi comportano un minor aggravio argomentativo. Non può escludersi che un unico episodio connoti il giudizio di possibile abuso. Tuttavia, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10232 del 2022, si afferma che anche l’occasionalità deve fondarsi su un giudizio ragionevole e proporzionato: l’episodio unico, isolato, risalente nel tempo e non connotato da gravità non è sufficiente.
Quanto alla nota questorile del 1 agosto 2025, il Tribunale ne esclude espressamente la valenza: essa costituisce un tentativo di integrazione postuma della motivazione carente. Richiamando C.G.A., n. 693 del 2025, si ribadisce che la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela del buon andamento, della parità delle parti e del diritto di difesa. Il ricorso è pertanto accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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