Divieto di detenzione armi per rischio di abuso dei familiari conviventi (TAR Abruzzo n. 529 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, riconoscibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. I requisiti della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi costituiscono l’esito di un giudizio sintetico-valutativo che investe nel complesso la condotta di vita del soggetto. Il titolare dell’autorizzazione deve assicurare non solo la propria personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di detenzione e porto d’armi, impugna il provvedimento con cui la Prefettura dell’Aquila gli ha vietato la detenzione di armi ex art. 39 TULPS. Il divieto trae origine dalla nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, che aveva ritirato in via cautelare le armi detenute dall’interessato a seguito delle denunce-querele presentate contro il figlio dalla moglie e dalla cognata di quest’ultimo. Il personale era intervenuto più volte presso l’immobile ove risiedono il ricorrente, al primo piano, e il figlio, al piano superiore, per i continui litigi tra il figlio e sua moglie.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 10, 11 e 39 TULPS, sostenendo che il divieto avrebbe colpito un soggetto estraneo alle condotte abusive e che il figlio non vivrebbe più nello stesso luogo. Lamenta inoltre difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti. L’Amministrazione resiste chiedendo la reiezione. Il collegio respinge la domanda cautelare e, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024, trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dagli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS), secondo cui la licenza di porto d’armi può essere negata o revocata a chi non provi la propria buona condotta e non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, con sindacato limitato ai profili di irragionevolezza e illogicità manifesta. La disciplina è diretta a prevenire il danno derivante da un indebito uso e dall’inosservanza degli obblighi di custodia.

Nel bilanciamento degli interessi assume carattere prevalente quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 2 luglio 2021, n. 4549). La discrezionalità non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma di prevenzione: non è necessario un obiettivo e accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso, potendo il divieto fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus (Cons. Stato, Sez. III, 24/04/2020, n. 2614; T.A.R. Molise, sentenza n. 64/2021).

La Corte richiama quindi il principio per cui il titolare dell’autorizzazione a detenere armi deve assicurare non solo la propria affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Catania, sez. IV, 20/01/2022, n. 209).

Applicando tale principio al caso concreto, il collegio ritiene le circostanze poste a fondamento del provvedimento di per sé sufficienti ad escludere l’idoneità dell’interessato. Rileva, in particolare, la vicinanza tra l’abitazione del ricorrente e quella del figlio, autore di comportamenti violenti che sconsigliano la presenza di armi. Il Tribunale valorizza la stessa memoria difensiva depositata in sede istruttoria, ove si conferma la coabitazione nel medesimo fabbricato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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