Sconti tariffari sanità privata accreditata limitati al triennio 2007-2009 (C.G.A.R.S. n. 987 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo sconto tariffario che le strutture private accreditate devono praticare, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, ha carattere transitorio ed è limitato al triennio 2007-2009. La norma disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio indicato, senza proroga da parte della legislazione successiva. Ne consegue l’illegittimità dell’ultrattività dello sconto oltre tale periodo e l’illegittimità del provvedimento amministrativo che, reiterandolo, ne estenda l’applicazione nel tempo, non essendo consentito all’amministrazione di riprodurre in via provvedimentale una misura che il legislatore nazionale ha circoscritto temporalmente. Il provvedimento regionale che richiama lo sconto nel contratto tipo ha natura quantomeno pararegolamentare e il suo annullamento spiega effetti erga omnes.

Il Fatto

Numerose strutture sanitarie private accreditate per l’erogazione di prestazioni specialistiche a carico del Servizio sanitario regionale impugnavano davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali con cui, per l’anno 2011, erano stati determinati gli aggregati di spesa regionali e provinciali, unitamente al contratto tipo e ad altri atti presupposti. Tra le censure figurava quella relativa all’applicazione degli sconti tariffari introdotti dalla legge finanziaria per il 2007.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2470 del 29 luglio 2022, dichiarava irricevibile il ricorso per due decreti e lo respingeva nel resto, compensando in parte le spese. Le strutture proponevano appello, dolendosi, tra l’altro, dell’erronea conferma degli sconti e richiamando il giudicato formatosi su distinte sentenze del TAR Catania in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in via preliminare dichiarato improcedibile l’appello per le strutture che avevano rinunciato al gravame e per quelle che in udienza avevano dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, il motivo sull’applicazione degli sconti è stato ritenuto fondato. Il C.G.A.R.S. richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 disciplina la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con la conseguenza che le misure ivi previste non possono trovare applicazione oltre detto periodo. Il carattere transitorio della norma, valorizzato dalla Corte costituzionale n. 94 del 2009, impedisce una lettura estensiva della disposizione.

Il Collegio richiama altresì l’orientamento della Corte di cassazione, che ha confermato la limitazione dello sconto al triennio, e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 4840 e n. 4843 del 2021, che ha ritenuto illegittima la perdurante vigenza del regime tariffario forfetario oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio. La successiva legislazione non ha prorogato lo sconto, avendo invece introdotto una nuova tariffazione fondata sui costi standard, secondo i principi di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse e a tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.

La sentenza di primo grado è dunque riformata: il decreto assessoriale n. 1180 del 2011 è annullato nella parte in cui richiama gli sconti, con effetti erga omnes trattandosi di atto pararegolamentare. Il Collegio ordina la pubblicazione della decisione, con gli incombenti di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, a cura dell’Assessorato e, in caso di inerzia, della parte interessata in danno dell’amministrazione.

Gli altri motivi sono respinti. Quanto all’asserito giudicato, il Collegio rileva che le decisioni richiamate riguardano distinte azioni, senza identità di soggetti. Sull’inserimento dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, si conferma che i tetti di spesa costituiscono limite invalicabile e vanno intesi al lordo degli oneri accessori. Infine, la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto trova fonte nell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e costituisce opzione negoziale liberamente eleggibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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