Il giudice annulla l’atto soprassessorio senza dettare il contenuto del nuovo provvedimento (C.G.A.R.S. n. 988 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice amministrativo annulli un provvedimento soprassessorio con cui l’Amministrazione abbia rinviato la decisione sull’istanza di accreditamento, l’effetto conformativo della sentenza si esaurisce nell’obbligo di provvedere con atto espresso. Il giudice non può dettare il contenuto del futuro provvedimento né disciplinare l’impiego della struttura e delle prestazioni accreditate, perché in tal modo pronuncerebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le direttive conformative che eccedono tale limite sono illegittime per ultra-petizione e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

La società appellante gestiva dal 2014 una struttura terapeutico-riabilitativa per pazienti psichiatrici, accreditata con il servizio sanitario regionale e contrattualizzata con l’azienda sanitaria provinciale. Nel 2017 presentava istanza per svolgere anche attività socio-riabilitativa residenziale. Dopo un primo rigetto, annullato in sede giurisdizionale, l’azienda sanitaria accoglieva l’istanza autorizzatoria; la società presentava quindi, nel 2021, domanda di accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992.

L’Amministrazione regionale rigettava l’istanza richiamando una clausola del piano regionale socio-sanitario che rinviava a successivi provvedimenti la definizione delle procedure di accreditamento. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso e annullava il diniego, ritenendolo di natura soprassessoria, dettando però anche direttive sul futuro contratto con l’azienda sanitaria e sull’utilizzo della struttura da parte del servizio di salute mentale. Contro tale capo della sentenza propone appello l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ritiene fondato il primo motivo di gravame, che assume carattere assorbente. Il primo giudice aveva annullato il diniego perché la normativa vigente consentiva di esaminare nel merito l’istanza di accreditamento, senza che la clausola del piano regionale potesse giustificare un rinvio. Da questa decisione, osserva il Collegio, non può discendere alcun vincolo conformativo diverso dall’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.

Le direttive enunciate in sentenza — secondo cui, in caso di accoglimento, il contratto sarebbe valso per entrambe le attività e il servizio di salute mentale avrebbe potuto avvalersi della struttura per entrambi i moduli — si pongono in contrasto con la motivazione stessa dell’annullamento e, soprattutto, con l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’effetto conformativo resta dunque circoscritto alla presa in cognizione dell’istanza e alla sua definizione espressa.

Il Collegio esamina anche il profilo dell’interesse a ricorrere, rilevando che l’Amministrazione, con un provvedimento del marzo 2024, ha accolto l’istanza di accreditamento, facendo però espressamente salva ogni successiva determinazione all’esito del giudizio pendente. L’interesse dell’appellante alla decisione dell’appello permane, perché dall’esito del giudizio l’Amministrazione ha fatto dipendere ulteriori determinazioni.

L’appello è dunque accolto e la sentenza riformata in parte qua, con assorbimento delle censure residue, integralmente soddisfatte dall’accoglimento. Le spese del doppio grado seguono parzialmente la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con condanna dell’Amministrazione per metà e compensazione per la residua metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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