Notifica al controinteressato necessaria anche se richiesta la notifica per pubblici proclami (Cons. Stato n. 9921 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’azione di annullamento, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati individuato nell’atto, entro il termine perentorio di sessanta giorni. La richiesta di notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., presuppone che la notificazione ordinaria sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. Se almeno un controinteressato è individuabile senza particolari difficoltà, l’istanza non vale a sanare l’omessa notifica individuale, perché l’integrazione del contraddittorio postula che il ricorso sia già stato notificato a uno dei controinteressati. La domanda di accertamento della decorrenza economica della qualifica segue la sorte dell’azione di annullamento, poiché la decorrenza economica non può precedere quella giuridica.
Il Fatto
Un vice sovrintendente della Polizia di Stato, promosso per meriti straordinari con decorrenza giuridica dall’8 marzo 2015, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale che approvava le graduatorie del concorso interno per vice sovrintendenti indetto nel 2017, con decorrenze giuridiche riferite anche agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente chiedeva la retrodatazione della propria qualifica al 1° gennaio 2014 e il riconoscimento dei conseguenti emolumenti dall’inizio del 2014.
Il TAR Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 16366 del 6 novembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, individuato nei vincitori e negli idonei del concorso. L’interessato ha proposto appello, sostenendo di aver chiesto sin dal ricorso introduttivo l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il Ministero dell’Interno ha resistito, ribadendo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuato nell’atto, entro il termine perentorio di sessanta giorni. Nel caso di specie i controinteressati sono facilmente individuabili in tutti i concorrenti che sarebbero posposti in ruolo ove fosse accertata una decorrenza giuridica anteriore per l’appellante.
La Corte esamina poi il comma 4 della stessa disposizione, che consente al presidente del tribunale o della sezione di disporre, su richiesta di parte, la notificazione per pubblici proclami quando quella ordinaria sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. Rileva che l’istanza era contenuta, in via subordinata, nel ricorso introduttivo.
Tale richiesta, tuttavia, non produce l’effetto sperato. In assenza di particolari difficoltà nell’individuazione di almeno un controinteressato, il ricorso è inammissibile. L’integrazione del contraddittorio postula che il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, sicché l’istanza di pubblici proclami non vale a sanare l’inammissibilità derivante dalla mancata notifica individuale.
Quanto all’azione di accertamento e di condanna agli emolumenti, la Corte ne rileva l’accessorietà rispetto all’azione di annullamento. La fondatezza della domanda economica deriverebbe dall’accoglimento della richiesta di retrodatazione giuridica, poiché la decorrenza economica non può precedere quella giuridica. Anche tale domanda è pertanto dichiarata inammissibile.
L’appello è respinto perché infondato. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Nota della Redazione
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